CORTE COSTITUZIONALE – Ordinanza 12 luglio 2013, n. 192
Reati tributari – Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 – Circostanza attenuante collegata al pagamento del debito tributario – Applicabilità nell’ipotesi in cui l’imputato sia stato ammesso al pagamento rateale del debito – Mancata previsione – Omessa descrizione della fattispecie concreta – Omessa motivazione – Manifesta inammissibilità della questione – Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 13, comma 1. – Costituzione, artt. 3, 24 e 111
Ritenuto che, con ordinanza resa a verbale nel corso dell’udienza del 20 settembre 2011, il Tribunale ordinario di Ferrara, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13 (recte: comma 1) del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina del reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205); che, riferisce il rimettente, la difesa dell’imputato ha eccepito, nel corso del dibattimento, l’illegittimità costituzionale della disposizione legislativa sopra indicata «nella parte in cui non prevede l’applicazione della speciale attenuante dell’estinzione del debito anche nell’ipotesi in cui l’imputato stia eseguendo l’estinzione mediante pagamento rateizzato del debito fiscale determinato dall’Agenzie delle Entrate»; che, conclude l’ordinanza di rimessione, pur avendo il pubblico ministero d’udienza espresso la sua opposizione all’accoglimento della eccezione di legittimità costituzionale, il Tribunale ordinario di Ferrara la ha, invece, accolta, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte e la sospensione del giudizio a quo;
– che, riferisce altresì il rimettente, solo a questo punto la difesa dell’imputato ha «deposita(to) istanza contenente l’enunciazione della questione di legittimità costituzionale»;
– che è intervenuto nel giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per l’inammissibilità della questione, per difetto di motivazione, e, comunque, per la sua infondatezza.
Considerato che il Tribunale ordinario di Ferrara, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13 (recte: comma 1) del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina del reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205);
– che, a quanto è dato capire dalla scarna motivazione dell’ordinanza, la questione è sollevata con riferimento alla inapplicabilità della speciale circostanza attenuante prevista dalla norma censurata nella ipotesi in cui l’imputato, al momento della dichiarazione di apertura del dibattimento, ancora non abbia provveduto all’integrale pagamento dei tributi da lui dovuti in quanto la relativa somma, determinata dall’Agenzia delle Entrate, è stata oggetto di rateizzazione;
– che il rimettente, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, omette del tutto sia di descrivere la fattispecie concreta sottoposta al suo esame – trascurando, persino, di riferire quale sia l’imputazione contestata all’imputato nel giudizio a quo – sia di illustrare, al di là della mera enunciazione della proposizione normativa che si ritiene viziata, le ragioni in forza delle quali questa entrerebbe in conflitto con gli evocati parametri costituzionali;
– che siffatte manchevolezze impediscono in radice l’esame da parte di questa Corte sia della rilevanza della questione nel giudizio a quo che del contenuto delle doglianze del rimettente;
– che nessun rilievo ha, ai fini della ammissibilità della presente questione, l’avvenuto deposito – singolarmente eseguito dopo la dichiarazione di sospensione del procedimento penale a quo – di atti da parte della difesa dell’imputato volti ad “enunciare” la questione, atteso che il contenuto di tali atti non è stato in alcun odo fatto proprio dal rimettente, sicché, in ossequio al consolidato principio dell’autosufficienza della ordinanza di rimessione, essi non sono in alcun modo utilizzabili per integrare le evidenti lacune presenti nell’ordinanza stessa;
– che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
P.Q.M.
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina del reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Ferrara con l’ordinanza in epigrafe.
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Provvedimento pubblicato nella G.U. del 17 luglio 2013, n. 29
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