CORTE COSTITUZIONALE – Ordinanza 12 ottobre 2017, n. 216
Imposte e tasse – Disposizioni tributarie in materia di rifiuti. – Legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste 2 agosto 2016, n. 15 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018), artt. 5, comma 1, e 6.
Ritenuto che, con ricorso spedito per la notificazione il 1° ottobre 2016, ricevuto il 5 ottobre 2016, depositato in cancelleria l’11 ottobre 2016 ed iscritto al n. 63 del registro ricorsi 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 5, comma 1, e 6 della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste 2 agosto 2016, n. 15 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione;
che l’art. 5, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste n. 15 del 2016 è impugnato nella parte in cui, sostituendo l’art. 24, comma 4, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), ha previsto che «[a] decorrere dal 1° gennaio 2017, l’intero gettito derivante dall’applicazione del tributo speciale di cui all’articolo 23 è destinato in modo vincolato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati»;
che l’art. 6 della medesima legge regionale è impugnato nella parte in cui, sostituendo l’art. 3, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste 22 dicembre 2015, n. 22 (Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti per il quinquennio 2016/2020. Rideterminazione dell’entità del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), ha previsto che «[i]l tributo speciale di cui all’articolo 23 della L.R. n. 31/2007, istituito ai sensi dell’articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), applicato a carico dei subATO, è rideterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in euro 18 per ogni tonnellata di rifiuto smaltito»;
che la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste non si è costituita in giudizio;
che, dopo la proposizione del ricorso, le norme impugnate sono state modificate dalla legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste 21 dicembre 2016, n. 24, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019). Modificazioni di leggi regionali»;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, ritenuto che lo ius superveniens soddisfa le ragioni poste a base dell’impugnazione, ha dichiarato di rinunciare al ricorso con atto spedito per la notificazione il 24 marzo 2017, ricevuto il 29 marzo 2017 e depositato il 3 aprile 2017, in conformità alla delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 17 marzo 2017.
Considerato che con riguardo alle questioni proposte vi è stata rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;
che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l’intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 100 del 2017, n. 137 e n. 27 del 2016).
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
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