CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza 13 luglio 2017, n. 175

Impiego pubblico – Compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese oltre i limiti previsti dal CCNL del comparto Regioni e autonomie locali – Applicazione della normativa di cui all’art. 1 della legge n. 190 del 2014 – Energia – Impianti di grandi derivazioni di energia idroelettrica – Possibilità per la Giunta regionale di consentire, per le sole concessioni in scadenza, la prosecuzione temporanea non oltre il 31 dicembre 2017 – Legge della Regione Lombardia 5 agosto 2015, n. 22 (Assestamento al bilancio 2015/2017 – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), artt. 5, comma 12, e 8, comma 13, lettere s) ed u)

Ritenuto in fatto

1.- Con il ricorso in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 5, comma 12, e 8, comma 13, lettere s) ed u), della legge della Regione Lombardia 5 agosto 2015, n. 22 (Assestamento al bilancio 2015/2017 – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), in riferimento ai parametri costituzionali, e per i motivi, di cui direttamente si dirà nel Considerato in diritto.

2.- La Regione Lombardia, costituitasi, ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità, per genericità e difetto di chiarezza, delle censure rivolte agli artt. 5, comma 12, e 8, comma 13, lettera u); ed ha contestato, comunque, la fondatezza di ogni questione ex adverso prospettata relativamente alla propria succitata legge.

3.- Il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri e la resistente Regione Lombardia hanno anche depositato memorie, con le quali ribadiscono, ed ulteriormente argomentano, le rispettive richieste e conclusioni.

Considerato in diritto

1.- Viene impugnata, dal Presidente del Consiglio dei ministri, la legge della Regione Lombardia 5 agosto 2015, n. 22 (Assestamento al bilancio 2015/2017 – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), in relazione alla quale l’Avvocatura generale dello Stato, che rappresenta e difende il ricorrente, propone le seguenti tre distinte questioni:

 a) se l’art. 5, comma 12, di detta legge regionale – nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma 532, secondo e terzo periodo, dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» si applichino, per l’anno 2015, anche al personale della Regione Lombardia nel rispetto della disciplina del pareggio di bilancio, così come prevista dai commi 460 e seguenti dello stesso art. 1 della legge n. 190 del 2014 – violi l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, per lesione della competenza esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile»;

 b) se il successivo art. 8, comma 13, lettera s), della legge regionale in esame – con il disporre che la Giunta regionale possa «consentire, per le sole concessioni in scadenza, la prosecuzione temporanea, da parte del concessionario uscente, non oltre il 31 dicembre 2017, dell’esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di attribuzione di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999 [decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica)]» – violi l’art. 117, commi primo e secondo, lettera e), Cost., nonché i principi fondamentali in materia di produzione e distribuzione di energia di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., poiché legittimerebbe un organo regionale ad esercitare la potestà discrezionale, appartenente allo Stato, di far proseguire l’efficacia di una concessione oltre la sua originaria scadenza, nonché lo stesso art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., posto che l’uso di tale potere, da parte della Regione Lombardia, sarebbe idoneo ad alterare i principi del libero mercato, ponendosi in contrasto con il medesimo d.lgs. n. 79 del 1999, attuativo, peraltro, delle norme comunitarie dettate in materia;

c) se lo stesso art. 8, comma 13, lettera u) – con il prevedere che, al fine di concorrere al finanziamento di misure e interventi di miglioramento ambientale, la Giunta regionale possa stabilire, in luogo della corresponsione di tutti o parte dei proventi di cui al comma 5 dell’art. 53-bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestioni dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), criteri, modalità e forme di compensazione per lo sviluppo del territorio interessato dalla concessione – violi, a sua volta, l’art. 117, commi primo e secondo, lettere e) ed s), Cost., nonché i principi fondamentali in materia di produzione e distribuzione di energia di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., poiché la previsione dell’imposizione della corresponsione di un canone aggiuntivo si porrebbe, illegittimamente, in contraddizione con il principio, di derivazione comunitaria, della libera concorrenza, in quanto incidente negativamente sui gestori operanti nel territorio della Lombardia rispetto a quelli di altre Regioni.

2.- Preliminarmente va rilevato che il riferimento all’art. 120 della Costituzione, in epigrafe e nella richiesta finale del presente ricorso, non trova corrispondenza, nel corpo dell’atto, in nessuna censura, in termini di sua violazione da parte di alcune delle disposizioni impugnate, per cui detto parametro deve considerarsi estraneo al thema decidendum.

3.- La prima questione – ammissibile, poiché, contrariamente a quanto eccepito dalla resistente Regione, la denuncia di invasione del titolo di competenza statale è adeguatamente argomentata in ricorso – è anche fondata.

 Secondo, infatti, la costante giurisprudenza di questa Corte, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici – tra i quali, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sono ricompresi anche i dipendenti delle Regioni – compete unicamente al legislatore statale, rientrando nella materia «ordinamento civile» (ex multis, sentenze n. 72 del 2017; n. 257 del 2016; n. 180 del 2015; nn. 269, 211 e 17 del 2014).

La disposizione censurata – estendendo al personale della Regione Lombardia la disciplina (incidente anche sulle modalità di svolgimento dell’orario lavorativo) riferita da fonte statale (legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 532) solo al personale non dirigenziale del comune di Milano impiegato nelle attività per la realizzazione e lo svolgimento di EXPO – effettivamente incide, quindi, sulla materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato, e va, per tale assorbente profilo, incontro a declaratoria di illegittimità costituzionale.

4.- La seconda questione – avente ad oggetto la disposizione di cui all’art. 8, comma 13, lettera s), della legge regionale impugnata – è già stata dichiarata non fondata, in relazione ai medesimi parametri qui evocati (art. 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, Cost.) con la sentenza di questa Corte n. 101 del 2016.

 In detta sentenza si è, in primo luogo, infatti, esclusa l’asserita violazione dei principi regolatori della materia, di competenza concorrente, «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», recati dal decreto legislativo n. 79 del 1999. E ciò sul rilievo che il suddetto decreto legislativo, al comma 1 del suo art. 12, già, infatti, prevede che, per le concessioni idroelettriche scadenti entro il 31 dicembre 2017, la gara di evidenza pubblica per la nuova concessione possa essere differita ed indetta «entro due anni dalla data di entrata in vigore del[l’emanando] decreto [del Ministero dell’ambiente] di cui al comma 2»; e, al successivo comma 8-bis dello stesso art. 12, testualmente prevede che «Qualora alla data di scadenza di una concessione non sia ancora concluso il procedimento per l’individuazione del nuovo concessionario, il concessionario uscente proseguirà la gestione della derivazione, fino al subentro dell’aggiudicatario della gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti».

 Per cui è evidente che la Regione – disciplinando analoga ipotesi di prosecuzione dell’attività oggetto di concessione scaduta, «al fine di garantire la continuità della produzione elettrica» per i «tempi necessari […] per espletare le procedure di gara» ed assumendo la medesima data del 31 dicembre 2017 prevista dal legislatore statale, oltretutto al solo più riduttivo scopo di fissare il termine ultimo utile ai fini della proseguibilità delle gestioni antecedentemente scadute – non ha per alcun profilo deviato dal binario fissato dal legislatore statale, al quale si è invece sostanzialmente attenuta.

 Mentre, con riguardo alla denunciata violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., la stessa sentenza n. 101 del 2016 ha rilevato che, se è pur vero che la disciplina della procedura ad evidenza pubblica relativa alla tempistica delle gare ed al contenuto dei bandi, nonché all’onerosità delle concessioni messe a gara nel settore idroelettrico, rientra nella materia della «tutela della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva statale, in quanto volta, appunto, a garantire e promuovere la concorrenza in modo uniforme sull’intero territorio statale, vero è anche, però, che la (temporalmente circoscritta) proseguibilità della gestione di derivazione d’acqua oggetto di concessione scaduta – quale consentita dalla norma regionale impugnata (in linea, peraltro, con quanto analogamente previsto dal legislatore statale), in funzione della non interruzione del servizio idrico, nel caso e per il tempo di protrazione delle procedure di gara indette per il conferimento della nuova concessione – non reca alcun effettivo vulnus al principio di «concorrenza», che resta salvaguardato dalla libera partecipazione a tali procedure.

 Nessun rilievo si rinviene nell’odierno ricorso che contrasti le riferite argomentazioni, né alcun altro motivo ivi è esposto diverso da quelli già valutati dalla citata sentenza n. 101 del 2016.

 Da qui la manifesta infondatezza della (seconda) questione in esame.

 5.- Con la terza questione, il ricorrente testualmente lamenta che l’imposizione di un canone aggiuntivo «contraddic[a] in maniera illegittima il principio, di derivazione comunitaria, della libera concorrenza, in quanto incide negativamente sui gestori operanti nel territorio della Lombardia rispetto a quelli di altre Regioni».

 Senonché, come rilevato dalla resistente, il denunciato art. 8, comma 13, lettera u), della citata legge regionale n. 22 del 2015 non introduce, esso, il canone aggiuntivo (invero già posto a carico del concessionario uscente, per il «periodo di prosecuzione temporanea» della concessione, dal non impugnato comma 5 dell’art. 53-bis della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003), ma, presupponendolo, disciplina criteri, modalità e forme alternative di corresponsione di quel canone, mediante il ricorso a forme di compensazione «per lo sviluppo del territorio interessato dalla concessione».

 Con la conseguenza che la questione così formulata, per la non chiara pertinenza del suo petitum alla disposizione censurata, non supera il vaglio di ammissibilità.

P.Q.M.

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 12, della legge della Regione Lombardia 5 agosto 2015,n. 22 (Assestamento al bilancio 2015/2017 – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);

 2) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 13, lettera s), della legge della Regione Lombardia n. 22 del 2015, promossa, in riferimento all’art. 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe;

 3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 13, lettera u), della legge della Regione Lombardia n. 22 del 2015, proposta, in riferimento all’art. 117, commi primo, secondo, lettere e) ed s), e terzo della Costituzione, con il ricorso in epigrafe.