CORTE COSTITUZIONALE sentenza n. 124 depositata il 26 maggio 2017 – E’ infondata la questione di legittimità costituzionale la norma che nella sostanza vietano alle amministrazioni e agli enti pubblici di erogare- a beneficio di soggetti gia’ titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche- trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, superino il limite di 240.000,00 euro annui