CORTE DEI CONTI – Decreto 09 febbraio 2021
Regole tecniche e operative in materia di semplificazione e svolgimento in modalità telematica delle procedure concorsuali, limitatamente alle fasi di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici, relative al personale della Corte dei conti
Art. 1
Regole tecniche e operative
1. Il presente provvedimento costituisce prima attuazione dei principi applicabili alle procedure concorsuali svolte in modalità decentrata e telematica ai sensi dell’art. 257 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato da ultimo dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relative al personale della Corte dei conti, ivi incluso quello di magistratura, indette anche congiuntamente ad altre amministrazioni, limitatamente alle fasi di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici.
2. Sono applicabili, ai sensi dell’art. 257 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le regole tecniche e operative già definite con il decreto presidenziale n. 287 del 2020 per lo svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti, come integrate dai principi indicati nel successivo art. 2.
Art. 2
Principi per lo svolgimento dei lavori delle commissioni di concorso
1. Lo svolgimento delle riunioni delle commissioni esaminatrici si conforma ai principi desumibili dagli articoli da 247 a 262 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ritenendo consentito lo svolgimento dei lavori delle commissioni esaminatrici, ivi compresa la fase della correzione degli elaborati scritti, in modalità telematica, garantendo la sicurezza, la tracciabilità delle comunicazioni, la collegialità, la correttezza e la trasparenza, nonché la riservatezza delle sedute.
2. I principi generali, di cui al comma precedente, sono applicabili anche alle commissioni di concorso nelle procedure in atto, ivi compreso il reclutamento del personale di magistratura della Corte dei conti. Le commissioni possono iniziare ovvero continuare le operazioni di correzione degli elaborati anche con modalità a distanza, nel rispetto dei principi di collegialità, trasparenza e imparzialità e delle vigenti disposizioni e norme tecniche.
3. La commissione svolge le riunioni da remoto nel rispetto delle regole procedimentali vigenti per le riunioni in presenza.
4. A garanzia della collegialità delle sedute della commissione, la quale opera con la presenza di tutti i componenti nell’esercizio della funzione decisoria, la commissione delibera collegialmente sulla possibilità di avvalersi, per lo svolgimento delle riunioni, della modalità da remoto ovvero sulla possibilità di ripristinare la ordinaria modalità in presenza, compatibilmente con l’attuazione delle prescrizioni della disciplina normativa generale emergenziale.
5. Le riunioni della commissione per la valutazione dei titoli e per la correzione degli elaborati sono considerate valide qualora siano presenti fisicamente almeno il Presidente, il Segretario e due componenti. I restanti membri partecipano utilizzando le tecnologie informatiche e digitali da remoto nel rispetto delle regole tecniche e dei principi richiamati nel presente decreto.
6. Nella fase della valutazione preliminare delle domande e dei titoli di ciascun candidato ai fini del conseguimento del punteggio minimo per accedere alle prove scritte, la commissione si riunisce in modalità mista (in presenza e da remoto) in modo da assicurare il collegamento simultaneo di tutti componenti, specificando, in tal caso, i nominativi di quelli presenti e di quelli collegati da remoto. Le riunioni della commissione devono avvenire nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 2. Per visualizzare le domande dei candidati e la documentazione allegata la commissione durante le riunioni può accedere alla piattaforma informatica dedicata che sarà messa a disposizione dalla DGSIA, con modalità tali da garantire la massima segretezza e sicurezza del collegamento.
7. Per la convocazione e lo svolgimento delle riunioni in modalità telematica la commissione si conformerà alle prescrizioni tecniche già previste nel richiamato decreto presidenziale n. 287 del 2020.
8. La commissione, al termine di ciascuna riunione, redige il verbale, quale documento amministrativo informatico nativo digitale ai sensi dell’art. 40 del Codice dell’amministrazione digitale (C.A.D.) e delle linee guida AgID, da sottoscrivere digitalmente da parte di tutti i componenti della commissione, in presenza ovvero collegati da remoto.
9. La correzione degli elaborati scritti avviene da parte della commissione riunita in modalità mista (in presenza e da remoto), mediante lettura dell’elaborato e la relativa contemporanea visualizzazione nei confronti di tutti i componenti per mezzo dell’utilizzo di tecnologie adatte allo scopo, senza mantenere registrazione di tali operazioni, a garanzia dei principi di riservatezza dei lavori della commissione e di tutela dei dati personali.
10. Conclusa la valutazione di tutti gli elaborati, la commissione procede al riconoscimento delle generalità dei candidati. Al termine delle operazioni di abbinamento tra elaborati, votazione assegnata e identità del candidato, è redatta una tabella-elenco che riporta i dati utili ai fini dell’ammissione al colloquio, in base al punteggio conseguito, da allegare al verbale sottoscritto digitalmente da tutti i componenti della commissione.
Art. 3
Tutela dei dati personali
1. Alle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti, ivi incluso quello di magistratura, indette anche congiuntamente ad altre amministrazioni, che sono svolte altresì attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali, si applicano i principi generali sulla tutela dei dati personali espressi dal GDPR e dal Codice privacy, nonché dalle linee guida, provvedimenti, pareri, FAQ e chiarimenti dai Garanti europei e italiano per la protezione dei dati personali. In particolare, la Corte dei conti, quale titolare del trattamento dei dati personali, e il responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR, gestore della piattaforma telematica utilizzata per lo svolgimento delle videoconferenze, adottano misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza e l’integrità dei dati, limitandone la conservazione al tempo strettamente necessario al relativo trattamento.
2. Il trattamento avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, esattezza, minimizzazione, limitazione della finalità e della conservazione dei dati, fornendo agli interessati esplicita informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR.
Art. 4
Prescrizioni sanitarie emergenza COVID-19
1. Durante lo svolgimento dei lavori della commissione, sono rispettate le prescrizioni sanitarie relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei commissari e del personale amministrativo.
Art. 5
Rinvio
1. Il presente provvedimento potrà essere successivamente integrato al fine di dettare ulteriori regole tecniche ed operative per lo svolgimento in modalità decentrata o telematica delle prove concorsuali relative al personale della Corte dei conti, in osservanza del «Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici».
Art. 6
Efficacia
1. Il presente provvedimento, emanato in via d’urgenza, ha efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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