CORTE DEI CONTI – Decreto 18 maggio 2020
Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto, anche al fine di contrastare in via d’urgenza l’emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo quanto previsto dall’art. 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, stabilisce le regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio, delle adunanze e dei giudizi di parificazione dinanzi alla Corte dei conti con collegamento da remoto, nonché la redazione e la pubblicazione delle deliberazioni, delle decisioni e degli altri atti dei magistrati nell’esercizio delle funzioni di controllo in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini delle presenti regole tecniche ed operative si applicano le definizioni contenute nel Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 3
Adunanza e giudizio di parificazione in video-conferenza
1. Nell’ipotesi di cui all’art. 85, comma 3, lettera e), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, fino al 31 luglio 2020 e per tutta la durata dell’emergenza ivi stabilita, le adunanze pubbliche, i giudizi di parificazione, nonché le camere di consiglio, possono svolgersi mediante collegamenti da remoto, utilizzando i programmi attualmente nella disponibilità della Corte dei conti, con le modalità indicate dalla direzione generale dei sistemi informativi automatizzati ed in conformità delle disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente della Corte dei conti e delle linee guida adottate dai competenti vertici istituzionali ai sensi dell’art. 85, comma 3, lettera d) del citato decreto-legge.
2. Prima dell’adunanza o del giudizio di parificazione la segreteria della sezione di controllo avvisa i rappresentanti delle amministrazioni e il pubblico ministero, nei casi in cui è necessaria la sua presenza, dello svolgimento dell’adunanza o del giudizio mediante collegamento da remoto, indicando le relative modalità. L’avviso è dato mediante posta elettronica certificata o ordinaria o, in mancanza, con altro mezzo idoneo allo scopo. Il consenso alla partecipazione in modalità telematica è comunicato alla segreteria tramite posta elettronica certificata o ordinaria.
3. In adunanza o nel giudizio di parificazione il Presidente, con l’assistenza del segretario, verifica la funzionalità del collegamento nonché le presenze; delle modalità con cui si accerta l’identità dei partecipanti viene dato atto nel verbale.
4. Qualora il collegamento non sia disponibile o la sua qualità non sia ritenuta idonea dal Presidente, ovvero nei casi di indisponibilità o impossibilità giustificata dei rappresentanti delle amministrazioni convocate ad effettuare il collegamento, ovvero di indisponibilità o incompletezza del fascicolo informatico, l’adunanza o il giudizio sono rinviati e del rinvio è data comunicazione dalla segreteria alle parti. Per le camere di consiglio alle quali partecipano i soli magistrati la seduta è aggiornata.
5. Il verbale delle sedute in videoconferenza, redatto come documento informatico, è sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio e dal segretario. Qualora non sia possibile procedere alla sottoscrizione nelle forme predette, il verbale è redatto su supporto cartaceo e sottoscritto nei modi ordinari. Il Presidente può inoltre disporre, qualora sia disponibile e nel rispetto della riservatezza dei dati personali, la registrazione audio/video della sessione di video-conferenza, per la quale viene apposta dal segretario la propria firma digitale.
Art. 4
Provvedimenti digitali
1. Gli atti, anche istruttori, dei magistrati possono essere redatti sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale, con le modalità stabilite dalle presenti regole tecniche e dalle indicazioni della direzione generale dei sistemi informativi automatizzati. Nel caso di provvedimento collegiale, l’estensore trasmette telematicamente la minuta del provvedimento da lui redatto al Presidente ed eventualmente anche ad un magistrato designato. Il provvedimento, dopo le eventuali correzioni ed integrazioni del Presidente, è sottoscritto digitalmente dal Presidente stesso e dall’estensore e inviato alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
2. I provvedimenti sono redatti quali documenti informatici, in formato PDF o PDF/A ottenuto da trasformazione di documento testuale senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia, sottoscritto con firma digitale in formato PAdES, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale. Resta ferma la possibilità di utilizzare il formato CAdES, ove compatibile con i singoli applicativi e sistemi informativi utilizzati.
3. La segreteria della sezione provvede all’acquisizione del provvedimento e, nei casi in cui ciò sia necessario, alla pubblicazione dello stesso, all’inserimento nel sistema documentale ovvero nelle pertinenti banche dati mediante i sistemi informativi a ciò deputati; vi appone i relativi dati ricavati dai registri di segreteria o forniti automaticamente dal sistema di repertorio o da altro sistema informativo, oltre alle eventuali altre annotazioni di legge. In sede di deposito, il dirigente o il funzionario preposto ne dà attestazione sottoscrivendo il provvedimento con la propria firma digitale.
4. I provvedimenti pubblicati mediante deposito e i verbali di adunanza o dei giudizi di parificazione sottoscritti con firma digitale sono inviati al sistema di conservazione documentale digitale.
5. Il deposito dei provvedimenti con modalità informatiche sostituisce, ad ogni effetto, il deposito con modalità cartacee.
6. Sono fatte salve le diverse procedure specificamente previste dai sistemi informativi in uso e gestite nell’ambito di essi.
Art. 5
Decorrenza
1. Il presente provvedimento, emanato in via d’urgenza, ha efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso dispone per le adunanze pubbliche, per i giudizi di parificazione e per le camere di consiglio da svolgere nonché per i provvedimenti ancora da sottoscrivere alla predetta data di entrata in vigore.
2. L’invio al sistema di conservazione documentale digitale è reso disponibile entro sei mesi dall’efficacia del presente decreto.
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