CORTE DEI CONTI – Decreto 29 maggio 2020
Regole tecniche e operative in materia di svolgimento mediante collegamento da remoto delle audizioni del pubblico ministero della Corte dei conti
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Al fine di contrastare in via d’urgenza l’emergenza epidemiologica da COVID-19, si dispongono le regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle audizioni, da parte del pubblico ministero contabile, dei soggetti informati di cui all’art. 60 e del presunto responsabile che ne abbia fatta richiesta ai sensi dell’art. 67 del Codice della giustizia contabile medesimo.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini delle presenti regole tecniche ed operative si applicano le definizioni contenute nel Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 3
Audizioni in videoconferenza
1. Nelle ipotesi di cui all’art. 85, comma 8-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, fino al 31 luglio 2020, al fine di contenere il rischio di esposizione al COVID-19 per tutte le persone comunque coinvolte, le audizioni disposte dal pubblico ministero contabile possono svolgersi mediante collegamenti da remoto, utilizzando i programmi nella disponibilità della Corte dei conti.
2. L’invito a presentarsi per l’audizione personale, di cui all’art. 60, comma 2 del Codice della giustizia contabile o l’atto di fissazione dell’audizione di cui all’art. 67, comma 3 del medesimo Codice contengono l’avviso dello svolgimento dell’audizione stessa mediante collegamento da remoto, indicando le relative modalità ed invitando gli interessati a comunicare l’indirizzo di posta elettronica ordinaria con il quale intendono partecipare alla sessione in videoconferenza.
3. Ove i soggetti sottoposti ad audizione ovvero i loro difensori non dispongano di dispositivi o connettività idonei al collegamento da remoto, possono chiedere preventivamente che sia messa a loro disposizione, per lo svolgimento dell’incombente, una postazione presso una sede della Procura della Corte dei conti o di uno degli organi di cui all’art. 56 del Codice della giustizia contabile, secondo modalità da concordare.
4. Nell’audizione il Magistrato, con l’assistenza del funzionario o dell’appartenente agli organi di cui all’art. 56 del Codice della giustizia contabile incaricato della verbalizzazione, verifica la funzionalità del collegamento nonché le presenze; si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l’identità dei partecipanti e del loro consenso all’utilizzo del collegamento da remoto.
5. Qualora il collegamento non sia disponibile o la sua qualità non sia idonea, ovvero nei casi di indisponibilità od impossibilità di uno dei difensori o del soggetto sentito ad effettuare il collegamento, il pubblico ministero procedente disporre la sospensione, il differimento o la rinnovazione dell’audizione con diverse modalità.
6. Il verbale dell’audizione in videoconferenza, redatto come documento informatico, è sottoscritto con firma digitale.
7. Il pubblico ministero può disporre, qualora sia disponibile e nel rispetto della riservatezza dei dati personali, la registrazione audio/video della sessione di videoconferenza, per la quale viene apposta dal verbalizzante la firma digitale.
Art. 4
Decorrenza
1. Il presente provvedimento, emanato in via d’urgenza, ha efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e resta in vigore sino al 31 luglio 2020.
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