CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA – Ordinanza 16 giugno 2020, n. 135
Accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro degli operai agricoli assunti a tempo determinato – Compilazione e pubblicazione, da parte dell’INPS, di elenchi nominativi annuali – Riconoscimento o disconoscimento di giornate lavorative successivo alla compilazione e pubblicazione dell’elenco nominativo annuale – Previsione che l’INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante pubblicazione, con modalità telematiche, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. – Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 7.
1 – Fatti di causa
Il presente giudizio mira alla riforma della sentenza 1337/17 pronunciata dal tribunale di Palmi, sezione lavoro, in data 12 ottobre 2017 in materia di prestazioni previdenziali temporanee per lavoratore agricolo.
Il giudizio è stato instaurato separatamente dai due ricorrenti che, con ricorsi depositati il 20 gennaio 2014, lamentavano ciascuno il mancato riconoscimento dell’indennità di disoccupazione agricola anno 2011, nel quale allegavano di avere lavorato per 102 giornate di cui 51 per la cooperativa G.R. e 51 per la cooperativa F.R.
Chiedevano entrambi la condanna DELL’INPS all’erogazione della prestazione.
Il tribunale ha rigettato le domande ritenendo non dimostrata la prestazione legittimante, osservando che manca la prova dell’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l’anno 2010 e che per l’anno 2011 l’iscrizione risulta limitata a sole 51 giornate, senza tuttavia ammettere la prova per testi richiesta dai lavoratori proprio a tal fine. In questa sede i lavoratori chiedono di provare per l’appunto l’effettività dei periodi lavorativi legittimanti.
L’INPS ha eccepito in primo grado, e ribadisce in questa sede, l’inammissibilità della domanda per essere i ricorrenti incorsi nella decadenza ex art. 22, comma 1, decreto-legge n. 7 del 1970, che impone al lavoratore di proporre l’azione giudiziaria entro centoventi giorni dalla presa di conoscenza del provvedimento di cancellazione dagli elenchi.
L’Istituto rileva di avere notificato le cancellazioni attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet del terzo elenco trimestrale di variazione dal 15 dicembre 2012 all’11 gennaio 2013, come previsto dall’art. 38, comma 7, decreto-legge n. 98 del 2011 convertito in legge n. 111 del 2011.
I lavoratori ribattono di non avere mai avuto conoscenza di queste cancellazioni e di conseguenza contestano di essere incorsi in decadenza.
L’INPS aveva tuttavia evidenziato di avere notificato il provvedimento con le forme previste dall’art. 38, comma 7, decreto-legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111/2011, attraverso la pubblicazione telematica del terzo elenco trimestrale di variazione 2013 sul proprio sito dal 15 al 31 dicembre 2013.
Rispetto a tale notifica, sostiene l’Istituto, il termine decadenziale era ampiamente decorso.
I C. contestano la legittimità costituzionale dell’art. 38 e insistono per ottenere l’accertamento giudiziale della prestazione.
2 – Norme applicabili alla fattispecie e loro interpretazione consolidata.
Le fonti che vengono in rilievo nella fattispecie in esame sono:
l’art. 17, decreto-legge n. 7 del 1970, convertito in legge n. 83 del 1970;
l’art. 22, decreto-legge n. 7 del 1970, convertito in legge n.83 del 1970;
l’art. 11, decreto legislativo n. 375 del 1993;
l’art. 38, decreto-legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011;
l’art. 12-bis, regio decreto 1949 del 1940;
Nel diritto vivente espresso dalla consolidata interpretazione giurisprudenziale, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 22, decreto-legge n. 7 del 1970 convertito in legge n. 83 del 1970 per impugnare i provvedimenti definitivi in tema di iscrizione alle liste dei lavoratori agricoli ha natura sostanziale, in quanto relativo al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, ed è insuscettibile di sanatoria.
Per altrettanto consolidato orientamento, l’iscrizione alle liste costituisce, ai sensi del regio decreto 1949 del 1940, presupposto sostanziale indefettibile per ottenere prestazioni previdenziali in agricoltura, non bastando a tal fine neanche l’accertamento giudiziale dell’effettività del rapporto di lavoro, ove non accompagnato dall’iscrizione.
A mente del previgente art. 17, decreto-legge n. 7/1970, convertito in legge n. 83/1970, anche dopo le modifiche apportate dal decreto-legge n. 510 convertito in legge n. 608 del 1996 e dal decreto legislativo n. 375 del 1993, la decorrenza del termine decadenziale per l’impugnazione dei provvedimenti di cancellazione partiva dal momento in cui il provvedimento era comunicato personalmente all’interessato, a mezzo di messo comunale o del servizio postale. Ciò in particolare risulta dalla lettura di Cassazione sez. lav. n. 813 del 2007, ove testualmente si afferma che «La speciale disciplina che compiutamente regola la materia dell’accertamento dei lavoratori agricoli dipendenti (oggi costituita dalle disposizioni del citato decreto-legge n. 7 del 1970, in parte sostituite dal decreto-legge 1° ottobre 1996, art. 9-ter e seguenti, convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e da quelle del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, che anch’esse parzialmente sostituiscono quelle del decreto-legge n. 7 del 1970 nell’intento, esplicitato nel titolo, “di razionalizzare i sistemi di accertamento dei lavoratori dell’agricoltura e dei relativi contributi”, si caratterizza per essere l’iscrizione negli elenchi nominativi, come pure la non iscrizione ovvero la cancellazione oggetto di provvedimenti espressi (il primo collettivo, gli altri individuali) e tutti comunicati agli interessati mediante notifica (eseguita, per l’iscrizione, con l’affissione dell’elenco nell’albo pretorio del comune di residenza ovvero personalmente al lavoratore in caso di mancata iscrizione, totale o parziale, o di cancellazione)». A tale soluzione ha costantemente aderito la giurisprudenza di legittimità successiva (Sez. lav. 19251 del 2007, 15814 del 2009, 12809 del 2011, 24901 del 2014).
La notifica personale non è stata invece mai ritenuta necessaria in relazione ai provvedimenti di iscrizione, bastando pertanto, ai fini della decorrenza dei termini di decadenza, la pubblicazione dell’elenco, quale comunicazione collettiva e impersonale ma sufficientemente efficace.
Con la modifica introdotta dall’art. 38, comma 7, si è invece stabilito che, in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell’elenco nominativo annuale, L’INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione, con le modalità telematiche previste dall’articolo 12-bis, regio decreto 1949 del 1940, che recita «con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010 … gli elenchi nominativi annuali di cui all’art. 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall’INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell’anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall’Istituto stesso».
Non è più prevista, dunque, una notificazione individuale al lavoratore interessato, bensì l’inserimento della cancellazione del singolo lavoratore in un elenco di variazione pubblicato telematicamente dall’INPS nel proprio sito, secondo specifiche tecniche stabilite dall’Istituto stesso.
Lo strumento della pubblicazione on-line può essere utilizzato anche per le cancellazioni dagli elenchi riguardanti periodi antecedenti al 31 dicembre 2010, poiché la limitazione alle sole giornate di occupazione successive a tale data riguarda soltanto, secondo quanto disposto dal comma 6 (che ha aggiunto l’art. 12-bis al regio decreto 1949 del 1940), la pubblicazione sul sito internet degli elenchi nominativi annuali, da effettuarsi entro il mese di marzo dell’anno successivo, non anche gli elenchi nominativi trimestrali di variazione, disciplinati dal comma 7, che vengono compilati in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell’elenco nominativo annuale, poiché per tale seconda categoria di elenchi il richiamo all’art. 12-bis riguarda soltanto le modalità telematiche di pubblicazione, non anche la limitazione cronologica di applicazione.
Mentre pertanto la modalità di pubblicazione on-line degli elenchi nominativi annuali, entro il 31 marzo, può essere utilizzata soltanto per le giornate di lavoro effettuate dopo il 31 dicembre 2010, quella degli elenchi trimestrali di variazione può riguardare anche giornate lavorative antecedenti a quella data, come accade nel caso di specie in cui le giornate sono state svolte nel 2008.
In tal modo, l’art. 38, comma 7, pone sul soggetto iscritto nell’elenco dei lavoratori agricoli un onere di consultazione degli elenchi trimestrali di variazione pubblicati periodicamente sul sito on-line DELL’INPS, secondo modalità che – tra l’altro – non sono fissate per legge ma rinviate alle specifiche tecniche stabilite dall’Istituto il quale, con circolare 82 del 14 giugno 2012, ha fissato i seguenti criteri:
1 – Gli elenchi trimestrali di variazione conterranno tutti i riconoscimenti e/o i disconoscimenti di giornate intervenuti dopo la pubblicazione dell’elenco principale 2011; in tali elenchi confluiranno anche le variazioni valevoli per l’anno 2010 e precedenti:
2 – Gli elenchi di variazione verranno pubblicati secondo il seguente calendario:
entro il 15 giugno – primo elenco di variazione;
entro il 15 settembre – secondo elenco di variazione;
entro il 15 dicembre – terzo elenco di variazione;
entro il 10 marzo dell’anno successivo – quarto elenco di variazione;
3 – I suddetti elenchi saranno pubblicati sul sito internet dell’Istituto accessibile all’indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi e Concorsi», sotto la voce «Avvisi», e rimarranno in pubblicazione per quindici consecutivi, consultabili mediante libero accesso e senza utilizzo del PIN;
4 – Decorsi quindici giorni consecutivi dalla pubblicazione, i medesimi elenchi non saranno più visualizzabili;
5 – La pubblicazione dei citati elenchi di variazione avrà, ad ogni effetto di legge, valore di notifica alla parte interessata e, pertanto, al lavoratore non verrà inviata la notifica individuale della variazione di giornate;
6 – Gli elenchi saranno consultabili per singola provincia e singolo comune e ognuno di essi sarà accompagnato da un frontespizio riportante il periodo di validità, il numero dei lavoratori contenuti, i riferimenti normativi e procedurali a base delle variazioni, l’organo e i termini per gli eventuali ricorsi amministrativi.
Dunque, la legge non descrive le modalità e i tempi di pubblicazione degli elenchi di variazione, rimettendosi sul punto alle circolari dell’INPS, le quali, tuttavia, non indicano delle date precise nelle quali essi vanno pubblicati, ma solo i termini entro i quali ciò va fatto, sicché non è prevedibile a priori con certezza, ma solo in termini approssimativi, quando cadranno i quindici giorni durante i quali gli stessi resteranno pubblicati sul sito dell’Istituto.
La giurisprudenza di merito formatasi dopo l’entrata in vigore dell’art. 38, comma 7, vincolata dalla inequivocabile formulazione legislativa, ha tuttavia costantemente ritenuto che, una volta completata la procedura ora descritta, l’interessato ha legale conoscenza della cancellazione e che da quel momento decorre il termine per l’impugnazione amministrativa, ai sensi dell’art. 11, decreto legislativo n. 375/1993, in assenza della quale il provvedimento diventa definitivo, con conseguente applicazione del termine di centoventi giorni per l’introduzione del giudizio innanzi al tribunale.
Ciò comporta l’onere, per il lavoratore agricolo, di un costante controllo sul sito on-line dell’Istituto sulle pubblicazioni degli elenchi di variazione che potrebbero – in ipotesi come quella in esame – contenere la cancellazione della sua iscrizione risalente anche ad anni precedenti, verifica che – tra l’altro, per effetto della rimessione all’INPS delle modalità di pubblicazione – va condotta, quantomeno, con cadenza quindicinale, posto che quella è la durata della pubblicazione di ogni singolo elenco.
3 – Questione di legittimità e sua rilevanza.
Questa Corte ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, comma 7, decreto-legge n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011 (di seguito art. 38, comma 7), nella parte in cui prevede che «In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell’elenco nominativo annuale, l’INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall’art. 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione».
Nella fattispecie in esame l’applicazione di questa norma assume rilevanza decisiva perché idonea a porre nel nulla gli esiti dell’istruzione svolta in primo grado, intervenendo a monte sulla stessa configurabilità del diritto alla prestazione e pertanto confermando la natura indebita della stessa. Vero è che, nel caso in esame, la soluzione della questione della restituzione dell’assunto indebito dipende anche da altro accertamento, relativo all’esistenza o meno della prova dell’erogazione, ma la ricorrente chiede esplicitamente una sentenza di condanna alla reiscrizione, non risolvibile senza l’applicazione dell’art. 38, comma 7.
La disciplina ora riassunta appare violare le seguenti norme costituzionali:
art. 117 Cost. per mancata conformazione del diritto interno ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario;
art. 24 Cost. per irragionevole compressione del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
4 – Segue sulla non manifesta infondatezza della questione.
L’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sancisce il c.d. principio di effettività, riconoscendo che «Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice … ».
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, spetta agli Stati membri disciplinare le modalità procedurali dei ricorsi, alla sola condizione che tali modalità non violino i principi di equivalenza ed effettività, e cioè, rispettivamente, non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi previsti per la tutela dei diritti derivanti dall’ordinamento interno, né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (tra le tante, Corte di giustizia 26 novembre 2015, C-166/
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