Corte di Appello di Roma sentenza n. 479 depositata il 16 febbraio 2018
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – SICUREZZA SUL LAVORO – INFORTUNIO SUL LAVORO – PUBBLICO IMPIEGO – DELL’INFORTUNIO SUBITO NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ARTIFICIERE IN UN’ESERCITAZIONE DI LANCIO DI BOMBE A MANO. – GIUDICE COMPETENTE
FATTO
Nel giudizio proposto dinanzi al Tribunale di Latina, in funzione di Giudice del Lavoro, ricorrevano i Sigg. M.S., M.A.C., M.S. e C.S. per ottenere la condanna dei signori F.V., C.P. e del Ministero della Difesa al risarcimento dei danni subiti dal M.llo M.S. il 23.09.2004 a causa dell’infortunio subito nel corso dello svolgimento del servizio di artificiere in un’esercitazione di lancio di bombe a mano.
Il Magg. F.V. resisteva in giudizio chiedendo il rigetto delle avverse domande ed eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione ai sensi degli artt. 63 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e 133, comma 1, lett. i) D.Lgs. n. 104 del 2010, trattandosi di controversia avente ad oggetto personale militare.
Con l’ordinanza di cui all’oggetto, pubblicata in data 22.05.2014, il Tribunale di Latina riteneva competente a decidere, il Tribunale ordinario di Roma, disponendo che la riassunzione avvenisse innanzi allo stesso con il rito ordinario nel termine di 30 giorni. Motivava la sua decisione affermando trattarsi di un giudizio dove parte fosse un’Amministrazione dello Stato,
Pertanto, a seguito dell’emanazione dell’ordinanza di cui all’oggetto, il Sig. V. proponeva tempestivo appello per il seguente motivo:
– violazione e falsa applicazione degli artt. 63 D.Lgs. n. 165 del 1930.03.2001 e 133, comma 1, lett i) D.Lgs. n. 104 del 2010 in ordine alla sussistenza della giurisidizione esclusiva del Giudice Amministrativo e non del Giudice Ordinario.
L’appellante eccepiva il difetto di giurisdizione rilevando che le domande risarcitorie spiegate dal Sig. M.S., non rivestissero, come affermato dal giudice di prime cure, natura extra-contrattuale bensì contrattuale.
Ha concluso, chiedendo, in riforma dell’ordinanza appellata, di dichiarare la giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale in relazione alle domande risarcitorie avanzate da M.S., con vittoria di spese, competenze e onorari per entrambe le fasi di giudizio.
L’appellato M.S. ha resistito al gravame, assieme alle altre parti ricorrenti in primo grado, facendo proprie le motivazioni dell’ordinanza impugnata ed ha concluso chiedendone il rigetto.
Il Ministero della Difesa e C.P. rimanevano contumaci, nonostante la rituale notificazione del ricorso.
All’odierna udienza la causa è stata discussa e decisa mediante pubblica lettura del dispositivo.
L’appello è ammissibile, giacché la decisione del giudice con la quale ha affermato la propria giurisdizione, seppure avente forma di ordinanza, ha natura sostanziale di sentenza.
Nel merito l’appello è fondato e va accolto.
Nello specifico, infatti, la perdita dell’avambraccio sinistro, è avvenuta in occasione dello svolgimento da parte del S. delle proprie mansioni di artificiere per aver maneggiato un ordigno inesploso durante un’esercitazione.
A questo proposito bisogna specificare che formalmente la parte, nel ricorso introduttivo, ha agito lamentando la violazione del principio del neminem laedere ed invocando gli artt. 2043,2049 e 2059 c.c., ma sostanzialmente ha fatto riferimento alla violazione di norme contrattuali che disciplinano l’azione del personale militare durante le esercitazioni e le misure di sicurezza da osservare relativamente alle procedure di bonifica degli ordigni inesplosi.
Sul punto vi è da aggiungere che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 165 del 2001, il TAR ha giurisdizione “nel caso di una controversia relativa a rapporto di pubblico impiego non soggetto, per ragioni soggettive o temporali, alla privatizzazione, la questione del riparto della giurisdizione, rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità psico-fisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell’Amministrazione, è strettamente subordinata all’accertamento della natura giuridica dell’azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell’ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.” (Cass. Civ., sez. un., 27/02/2013, n. 4850).
“Pertanto -aggiunge la S.C.- assume rilievo decisivo la verifica dei tratti propri dell’elemento materiale dell’illecito, e quindi l’accertamento se il fatto denunciato nistrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti, costituendo in tal caso il rapporto di lavoro mera occasione dell’evento dannoso, ovvero consegua alla violazione di obblighi specifici che trovino al ragion d’essere nel rapporto di lavoro, nel qual caso la natura contrattuale della responsabilità non può essere revocata in dubbio.
Dunque, ai fini dell’individuazione del tipo di responsabilità per cui si agisce, non rilevano le qualificazioni effettuate dalla parte con riferimento agli artt. 2043,2049 e 2059 c.c., poiché la valutazione ha ad oggetto la prospettazione che in concreto ha effettuato.
Alla luce di quanto sopra detto, l’accadimento prospettato dalla parte riguarda condotte poste in essere da personale della P.A. in violazione di specifici doveri previsti dalla legge e, in particolare:
– la violazione della procedura di sicurezza che avrebbe dovuto essere seguita nei casi analoghi, non avendo il direttore dell’esercitazione (il P.) interrotto l’esercitazione, richiedendo l’intervento degli artificieri;
– l’illiceità del comportamento del capitano V., il quale, senza richiedere l’intervento dell’artificiere, si è recato presso la bomba a mano inesplosa, raccogliendola e chiedendo solo successivamente l’intervento dell’artificiere S.;
– l’avere violato le norme poste a tutela dell’integrità fisica dei militari (pagina 6 del ricorso introduttivo);
– l’avere il V. illegittimamente attribuito a sé i compiti dell’ufficiale addetto alla bonifica e i compiti relativi allo sgombero, come da relazione tecnico disciplinare sul infortunio;
– il non avere il tenente colonnello P., nella sua qualità di direttore dell’esercitazione, verificato la esatta esecuzione degli ordini impartiti con il documento di esercitazione, rimanendo poi assente dal poligono di tiro;
– l’avere violato la disciplina relativa agli ordigni inesplosi, e in particolare il regolamento sulle misure di sicurezza previste dalla scuola di artiglieria contraerei SM-Ufficio OAI per il poligono di tiro armi portatili “S.” in località “P. D.”.
La parte si duole, in concreto, della violazione nell’organizzazione e nell’esecuzione dell’esercitazione delle normative previste per la salvaguardia e la sicurezza dell’integrità fisica del personale durante l’esercitazione, cosa questa che avrebbe potuto impedire il verificarsi dell’incidente. Trattasi in sostanza della violazione di obblighi specifici che trovano fondamento nel rapporto stesso, essendo fuor di dubbio la natura contrattuale della responsabilità.
Concludendo sul punto, dunque, deve riconoscersi che l’azione esercitata dai convenuti non ricade nell’ambito di applicazione delle norme che disciplinano la responsabilità aquiliana, ma rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, unico competente a conoscere della domanda proposta da M.S..
Pertanto, in accoglimento dell’appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda proposta da M.S. e la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.
Spese del grado a carico dei soccombenti, in solido tra loro. Nulla sulle spese verso i contumaci.
PQM
• In parziale accoglimento dell’appello, in parziale riforma della sentenza appellata, confermata nel resto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda risarcitoria proposta da M.S.;
• condanna M., C. e M.S. e C.M.A. alla rifusione delle spese del grado, liquidate in complessivi Euro 4.500,00, oltre a spese generali al 15%, Iva e cpa;
• – nulla sulle spese verso le parti contumaci.
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