CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 agosto 2018, n. 20407
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Ricorso in appello da parte dell’Amministrazione finanziaria – Termine di proposizione – Notifica a mezzo servizio postale – Prova – Avviso di ricevimento o distinta-elenco delle raccomandate – Timbro postale illeggibile – Inammissibilità dell’appello per omesso deposito ricevuta di spedizione
Rilevato che
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l’intimata con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la CTR, rilevate la tardività della notifica dell’atto di appello e l’omesso deposito da parte dell’amministrazione finanziaria appellante della ricevuta postale di spedizione dell’atto di appello, dichiarava l’inammissibilità dell’impugnazione agenziale proposta avverso la sentenza della CTP di Catania che aveva annullato una cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo di maggiori imposte ai fini IVA, IRAP ed IRES conseguente al disconoscimento del credito IVA per omessa presentazione della dichiarazione nei precedenti tre esercizi a quello dell’anno di imposta 2006, oggetto di controllo automatizzato ex art. 36 d.P.R. n. 600 del 1973.
2. Con ordinanza interlocutoria n. 30373 del 2017, emessa all’adunanza del 23/11/2017, è stata disposta l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito.
3. Sulla rinnovata proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
4. Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata.
Considerato che
1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 149, 156 e 327 cod. proc. civ. nonché 4 della legge n. 890 del 1982, sostenendo che la CTR aveva errato nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso in appello perché notificato tempestivamente, entro il 12/03/2012, data di scadenza del termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., nella versione applicabile ratione temporis, computando il periodo di sospensione feriale (all’epoca di 46 giorni) ed il differimento del termine scadente domenica 11/03/2012 al giorno feriale successivo. Secondo la ricorrente, la tempestiva dell’impugnazione doveva desumersi dalla ricezione della raccomandata da parte della società appellata in data 14/03/2012, essendo «assolutamente improbabile che un atto di appello, consegnato all’ufficio per la notifica, venga recapitata al destinatario lo stesso giorno» (pag. 5) e comunque era comprovata dalla distinta di spedizione delle raccomandate prodotta in giudizio.
2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 22, comma 1, e 53 d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR ritenuto necessario ai fini dell’ammissibilità dell’appello, notificato a mezzo del servizio postale, il deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata.
3. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente in quanto entrambi diretti a censurare la statuizione di inammissibilità dell’appello agenziale, sono infondati e vanno rigettati.
4. Osserva il Collegio che nel caso di specie risulta dagli atti processuali (cui la Corte ha accesso diretto trattandosi di error in procedendo) che la sentenza n. 673/02/2011 della CTP di Catania venne pubblicata in data 25/07/2011, che l’appello venne ricevuto dalla società appellata in data 14/03/2012, quindi oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., nella versione applicabile ratione temporis, e che l’appellante provvide in data 03/04/2012 al deposito nella segreteria della CTR del ricorso in appello e dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale.
5. E’ quindi pacifico, anche perché ammesso dalla stessa ricorrente, che quest’ultima non provvide a depositare, all’atto della sua costituzione nel giudizio di appello, la ricevuta di spedizione a mezzo raccomandata postale dell’atto di impugnazione, ma soltanto l’avviso di ricevimento della raccomandata postale, che però non consente di far ritenere idoneamente superata l’inammissibilità del ricorso impugnatorio secondo i principi recentemente enunciati dal Supremo consesso di questa Corte nelle sentenze n. 13452 e n. 13453 del 2017, che ha affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio postale (come nel caso di specie), che: 1) «il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente o dell’appellante, che si avvalga per la per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)»; 2) «non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza».
5.1. Invero, nella specie, sull’avviso di ricevimento della raccomandata postale manca l’attestazione certa della data di spedizione della stessa e la notifica dell’appello risulta essersi perfezionata in data 14/03/2012, ovvero due giorni dopo la scadenza (in data 12/03/2012) del termine lungo, ex art. 327 cod. proc. civ., vigente ratione temporis, per impugnare la sentenza di primo grado pubblicata in data 25/07/2011.
5.2. Ne consegue che nel caso in esame non ha esito positivo la c.d. “prova di resistenza” evocata dalle Sezioni unite di questa Corte nelle sopra citate pronunce, in base alla quale l’inammissibilità non può essere dichiarata «se la data di ricezione del ricorso, essendo asseverata dall’agente postale addetto al recapito in giorno anteriore alla scadenza del termine per impugnare l’atto o appellare la sentenza, dia obiettiva certezza pubblica della tempestiva consegna del plico all’ufficio postale da parte del notificante per l’inoltro al destinatario» (Cass. Sez. U., citate; conf. Cass. n. 25237, 25400 e n. 25495 del 2017).
5.3. A superare tale prova non è utile la distinta-elenco delle raccomandate redatta dall’amministrazione finanziaria perché documento che, seppur astrattamente utile a quel fine (v. Cass. n. 22878 del 2017), non lo è nel caso concreto sia per l’illegibilità del timbro postale sia perché prodotto dall’Agenzia delle entrate tardivamente, soltanto nel presente giudizio di legittimità, in evidente violazione del divieto posto dall’art. 372 cod. proc. civ., riferito al deposito di «atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo» (v. Cass. n. 12344 del 2018, su caso analogo) e consentito soltanto per quei documenti riguardanti la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso per cassazione.
5. Conclusivamente, quindi, il ricorso va rigettato. L’evoluzione giurisprudenziale in materia giustifica in ogni caso la compensazione delle spese processuali.
6. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714-01).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.
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