CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 agosto 2018, n. 20410
Imposte indirette – IVA – Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Notificazione tramite servizio postale universale – Termini
Rilevato che
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica la società intimata con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia, rilevato l’omesso deposito da parte dell’amministrazione finanziaria appellante della ricevuta postale di spedizione dell’atto di appello, dichiarava, ai sensi degli artt. 53, comma 2, e 22 d.lgs. n. 546 del 1992, l’inammissibilità dell’impugnazione proposta avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso la cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo dell’IVA dovuta dalla contribuente con riferimento all’anno di imposta 2004.
2. Con ordinanza interlocutoria n. 3988 del 2018, emessa all’adunanza del 23/11/2017, è stata disposta l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito.
3. Sulla rinnovata proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolai I lente costituito il contraddittorio.
4. Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata.
Considerato che
1. Con il motivo di ricorso, dedotto ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 16, comma 5, 22 e 53 dlgs 546 del 1992, poiché la CTR ha ritenuto quale causa di inammissibilità dell’appello il mancato deposito della ricevuta di spedizione dell’atto medesimo.
2. Il motivo è infondato e va rigettato.
2.1. Invero, nel caso di specie è pacifico, perché ammesso dalla parte ricorrente, che la stessa non provvide a depositare, all’atto della sua costituzione nel giudizio di appello, la ricevuta di spedizione a mezzo raccomandata postale dell’atto di impugnazione, ma soltanto l’avviso di ricevimento della raccomandata postale contenente l’atto di appello, che però non consente di far ritenere idoneamente superata l’inammissibilità del ricorso impugnatorio secondo i principi recentemente enunciati dal Supremo consesso di questa Corte nelle sentenze n. 13452 e n. 13453 del 2017, che ha affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio postale (come nel caso di specie), che: 1) «il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente o dell’appellante, che si avvalga per la per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)»; 2) «non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza».
2.2. Infatti, anche secondo la corretta prospettazione fatta al riguardo dalla controricorrente, nell’avviso di ricevimento della raccomandata postale manca l’attestazione certa della data di spedizione della stessa e la notifica dell’appello risulta essersi perfezionata in data 29/05/2012, ovvero dopo la scadenza del termine lungo (di un anno e 46 giorni, trattandosi di ricorso introdotto nell’ottobre del 2008), ex art. 327 cod. proc. civ., per impugnare la sentenza di primo grado (pubblicata in data 7/04/2011 e non notificata) che, considerata la sospensione per il periodo feriale, andava a scadere il 23/05/2012.
2.3. Ne consegue che nel caso in esame non ha esito positivo la c.d. “prova di resistenza” evocata dalle Sezioni unite di questa Corte nelle sopra citate pronunce, in base alla quale l’inammissibilità non può essere dichiarata «se la data di ricezione del ricorso, essendo asseverata dall’agente postale addetto al recapito in giorno anteriore alla scadenza del termine per impugnare l’atto o appellare la sentenza, dia obiettiva certezza pubblica della tempestiva consegna del plico all’ufficio postale da parte del notificante per l’inoltro al destinatario» (Cass. Sez. U., citate; conf. Cass. n. 25237, 25400 e n. 25495 del 2017).
2.4. Va aggiunto che a superare tale prova non è utile la distinta—elenco delle raccomandate redatta dall’amministrazione finanziaria e presentata all’ufficio postale perché documento su cui non risulta apposto il timbro a secco di accettazione dell’ufficio postale (che ne avrebbe attestato con certezza la consegna al predetto ufficio — cfr. Cass. n. 22878 del 2017; v. anche Cass. n. 24568 del 2014 e n. 7312 del 2016).
3. Conclusivamente, quindi, il ricorso va rigettato e le spese compensate stante l’incidenza sulla decisione del sopravvenuto orientamento giurisprudenziale, dovendosi altresì dare atto che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (v. Cass., Sez. U., n. 9338 del 2014; conf. Cass. n. 1778, n. 18893 e n. 22267 del 2016).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 20963 del 1° luglio 2022 - Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 luglio 2021, n. 19871 - Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18007 depositata il 6 giugno 2022 - Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 luglio 2022, n. 23550 - Non costituisce motivo d’inammissibilità dell’appello il fatto che l’appellante, al momento della costituzione (che deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 aprile 2020, n. 7659 - Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 settembre 2019, n. 22406 - Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente, al…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…