CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 agosto 2018, n. 20412
Tributi – IVA – Accertamento – Utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti – Notitia criminis – Raddoppio dei termini di accertamento – Comunicazione successiva al termine di decadenza dell’accertamento – Irrilevana – È sufficiente un ipotesi di sussistenza di seri indizi di reato
Rilevato che
1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA per l’anno d’imposta 2007, notificato in data 10/04/2014, con cui l’amministrazione finanziaria, contestato l’utilizzo da parte della società contribuente di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, provvedeva al recupero dell’IVA indebitamente detratta, con la sentenza in epigrafe la CTR della Campania accoglieva l’appello proposto dalla predetta contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado e annullava l’atto impositivo sostenendo la non applicabilità alla fattispecie del raddoppio dei termini di accertamento per essere stata effettuata la comunicazione della notitia crìminis successivamente alla scadenza ordinaria dei termini di accertamento.
2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso.
3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
4. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.
Considerato che
1. Va previamente esaminata e rigettata, perché infondata, l’eccezione di giudicato interno proposta dalla controricorrente sul rilievo che, in relazione alla questione dell’operatività del raddoppio dei termini di accertamento, l’Agenzia delle entrate con le controdeduzioni depositate in secondo grado si era limitata ad eccepire l’inammissibilità del motivo di appello proposto dalla società contribuente perché nuovo, quindi avanzata in violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, ma «nulla [aveva] opposto l’Agenzia in ordine alla articolata ricostruzione normativa offerta dalla contribuente circa l’operatività dell’art. 8, comma 2, della Delega Fiscale 2014, L. 11 marzo 2014, n. 23 nonché dell’art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128» (controricorso, pag. 5).
1.1. La palese infondatezza dell’eccezione – peraltro anche inammissibile per difetto di autosufficienza, avendo la ricorrente trascurato di riprodurre le parti rilevanti delle controdeduzioni dell’appellata Agenzia – discende dal duplice rilievo che costituisce potere – dovere del giudice quello di individuare l’esatta disciplina applicabile al caso concreto (ex multìs, Cass. n. 17068 del 2013; v. anche Cass. n. 8285 del 2018) e che quella dell’operatività del raddoppio dei termini di accertamento faceva parte del giudizio d’appello in quanto questione posta dalla stessa società appellante.
2. Venendo al merito del ricorso, la difesa erariale deduce, nell’unico motivo dedotto, la violazione e falsa applicazione degli artt. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, in combinato disposto dagli artt. 37 del d.l. n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006 e 2, comma 3, d.lgs. n. 128 del 2015 e 1, comma 132 della legge n. 208 del 2015 – raddoppio termini di accertamento (Corte Cost. n. 247 del 2011; Cass. n. 9322 del 2017, n. 26037 del 2016, n. 16728 del 2016 e n. 11171 del 2016), sostenendo che aveva errato la CTR nel ritenere che le predette disposizioni comportassero l’obbligo di presentare la denunzia di reato anteriormente alla scadenza dei termini di accertamento.
3. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte «In tema di accertamento tributario, i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA, nella versione applicabile “ratione temporis”, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza», come peraltro stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza 25 luglio 2011, n. 247, «senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 e già notificati, incidano le modifiche introdotte dall’art. 1, commi da 130 a 132, della L. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria ivi introdotta, che richiama l’applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati» (Cass. n. 16728 del 2016; conf. Cass. n. 26037 del 2016).
3.1. Nelle citate pronunce la Corte ha avuto cura di precisare: a) che «non di raddoppio dei termini in senso proprio si tratta, bensì di un nuovo termine di decadenza», applicabile in ipotesi di sussistenza di seri indizi di reità, che è un dato obiettivo non lasciato alla discrezionalità del funzionario dell’ufficio tributario ma che deve essere accertato dal giudice; b) che tale raddoppio non è escluso dalla configurabilità di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, né dalla intervenuta archiviazione della denuncia, non rilevando «né l’esercizio dell’azione penale da parte del p.m., ai sensi dell’articolo 405 c.p.p., mediante la formulazione dell’imputazione, né la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, anche in considerazione del doppio binario tra giudizio penale e procedimento e processo tributario (in termini, Cass. 15 maggio 2015, n. 9974)» (Cass. n. 16728/16, cit.); c) che su tale assetto nessun effetto spiega la sequenza di modifiche che hanno riguardato la disciplina dei termini prescritti per l’accertamento (legge n. 208 del 2015, art. 1, commi da 130 a 132, nonché d.lgs. n. 128 del 2015, art. 2) in quanto, qualora gli avvisi di accertamento relativi a periodo d’imposta precedenti a quello in corso alla data 31 dicembre 2016 siano stati già notificati – come nel caso in esame, in cui l’atto impositivo risulta notificato in data 08/01/2014 – si applica la disciplina dettata dall’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015 (che non è stato modificato dalla successiva legge n. 208 del 2015), che fa espressamente salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla data di entrata in vigore del predetto decreto.
3.2. Pertanto, con riferimento ad avvisi di accertamenti emessi e notificati nell’anno 2014 (nella specie il 10/04/2014, circostanza pacifica), è del tutto indifferente la data in cui viene effettuata la comunicazione di notizia di reato, e persino l’omissione di quella comunicazione, perché quello che invece assume rilevanza ai predetti fini è la circostanza che le violazioni tributarie accertate integrino fatti anche penalmente rilevanti; circostanza sub specie sussistente e, comunque, non contestata,
4. Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR per l’esame delle questioni rimaste assorbite e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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