CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 agosto 2018, n. 20415
Imposte indirette – IVA – Accertamento – Riscossione – Procedimento – Contenzioso tributario
Rilevato che
– in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria recuperava un credito IVA in quanto indebitamente utilizzato dalla società contribuente con riferimento al periodo 2003, la CTR della Toscana con la sentenza in epigrafe indicata rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, di cui condivideva la tesi dell’intervenuta decadenza dell’amministrazione finanziaria dal relativo potere accertativo;
– per la cassazione della sentenza di appello ricorre la difesa erariale sulla base di tre motivi, cui non replica l’intimata;
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
– il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata;
Considerato che
– con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 2969 cod. civ. e 24 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR aveva pronunciato d’ufficio su eccezione — di decadenza dell’amministrazione finanziaria dal potere accertativo — che poteva essere proposta soltanto dalla parte, ma che nella specie era stata sollevata tardivamente, soltanto con la memoria illustrativa depositata nel giudizio di primo grado;
– con il secondo motivo di ricorso la difesa erariale ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 27, commi 16 e 17, d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che con riferimento alla fattispecie esaminata la CTR era incorsa in errore nel ritenere decaduta l’amministrazione finanziaria dal potere accertativo;
– con il terzo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 69 R.D. n. 2440 del 1923, 2559 e 1264 cod. civ., 17 d.lgs. 241 del 1997, sostenendo che la CFR, essendosi spogliata della potestas decidendi nel ritenere l’amministrazione finanziaria decaduta dal potere di accertamento e quindi nullo l’avviso di accertamento impugnato, non avrebbe potuto esaminare il merito della vicenda processuale e comunque aveva errato nel ritenere infondata la pretesa erariale;
– per ragioni di priorità logico—giuridica va esaminato preliminarmente tale ultimo motivo di ricorso, che è infondato e va rigettato;
– al riguardo deve osservarsi che erra la ricorrente là dove sostiene che la CTR nel rilevare, peraltro inammissibilmente d’ufficio (Cass. n. 171 del 2015; conf. a Cass. n. 1154 del 2012), e dichiarare la decadenza dell’amministrazione finanziaria dal potere impositivo, si era spogliata della potestas iudicandi; infatti, ciò si verifica solo a seguito di «una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza)» (Cass., Sez. U, n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555-01; conf. Cass., Sez. U, n. 15122 del 17/06/2013, Rv. 626812-01; e più recentemente Cass., Sez. 6-5, n. 30393 del 19/12/2017, Rv. 646988-01), quindi su questioni pregiudiziali di rito che determinano l’inammissibilità di «una domanda, o un capo di essa, o [di] un singolo motivo di gravame» (così Cass. n. 30393/2017 cit.), e non invece, su questione pregiudiziale di merito, nel cui ambito va ricondotta quella del superamento da parte dell’amministrazione finanziaria del termine di decadenza per l’esercizio del potere impositivo;
– ciò precisato, deve osservarsi che la questione squisitamente di merito posta nel motivo, ovvero la successione del cessionario ex art. 2559 cod. civ. nel credito IVA del cedente, è palesemente infondata alla stregua del principio di diritto secondo cui «il conferimento di un’azienda individuale in una società di persone o di capitali costituisce una cessione d’azienda, la quale comporta per legge la cessione dei crediti relativi all’esercizio di essa, ivi compresi i crediti d’imposta vantati dal cedente nei confronti dell’erario; né argomenti contrari possono trarsi dalla circostanza che all’atto del conferimento non fosse stato ancora attuato il registro delle imprese di cui all’art. 2559 cod. civ. Conseguentemente, per effetto della cessione, il cedente medesimo è privo di legittimazione a domandare all’erario il rimborso dell’IVA pagata in eccedenza» (Cass., Sez. 5, n. 8644 del 09/04/2009, Rv. 607527-01; in termini Cass., Sez. 5, n. 6578 del 12/03/2008, Rv. 602736-01), spettando detta legittimazione al cessionario; quanto alle concrete modalità di esercizio del subentro nel credito IVA, anche a voler prescindere dal rilievo di inammissibilità delle questioni poste nel motivo, non risultando dal ricorso — che sul punto è privo di autosufficienza — la prospettazione delle stesse nel giudizio di merito, deve rilevarsene l’infondatezza giacché, incontestata la sussistenza dei requisiti sostanziali, quelli cui fa riferimento la ricorrente sono requisiti meramente formali, come tali inidonei — sulla scia dei più recenti orientamenti giurisprudenziali (in materia di detrazione IVA, v. Cass., Sez. U, n. 17757 del 08/09/2016, Rv. 640943 — 01; id. n. 17758/2016), anche unionali (richiamate al 5 3.1. delle citate pronunce) — ad impedire il riconoscimento dei diritti sostanziali dei contribuenti;
– il rigetto del motivo di ricorso in esame, da cui discende l’inammissibilità per difetto di decisività del primo e del correlato secondo motivo di ricorso, comporta la parziale correzione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 24/06/2015, n. 13086; Cass., sez. un., 25 novembre 2008, n. 28054; Cass. 27/12/2013, n. 28663), atteso che la statuizione adottata dalla CTR, pur essendo conforme a diritto, è errata per avere erroneamente confermato la sentenza impugnata, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, sulla erronea rilevabilità d’ufficio della decadenza dell’amministrazione finanziaria dal potere impositivo, anziché per le ragioni più squisitamente di merito indicate esaminando il terzo motivo di ricorso (spettanza alla società contribuente del diritto alla detrazione IVA);
– nessuna statuizione sulle spese processuali dev’essere adottata non avendo la società intimata svolto difese, mentre risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6- L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714-01);
P.Q.M.
rigetta il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibili gli altri, con parziale correzione della sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 27341 depositata il 26 settembre 2023 - Il conferimento di un'azienda (o di un suo ramo) in una società costituisce una cessione d'azienda, che comporta per legge - salvo patto contrario - la cessione dei crediti…
- MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 23 novembre 2020 - Determinazione in merito alla compensazione dei crediti vantati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti delle imprese beneficiarie di agevolazioni, a valere sulla legge…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 luglio 2019, n. 18143 - Con la cessione dell'azienda e il suo conferimento dal conferente in altro soggetto imprenditoriale (conferitario) vengono ceduti al conferitario anche i crediti, portati in dote dal contratto…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 19117 del 14 giugno 2022 - L'accertamento nei confronti del socio, di una società di capitale a ristretta base, è indipendente da quello svolto nei confronti della società, costituendo quest'ultimo unicamente il…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 13600 depositata il 17 maggio 2023 - All'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese (compresa la cancellazione d’ufficio di cui all’art. 2490), non…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: i dati tratti da server non c
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 7475 deposi…
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…