CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 agosto 2019, n. 20744 – In tema di rimborso delle imposte sui redditi, nella locuzione “inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento”, di cui all’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, assoggettata a termine decadenziale per l’istanza di rimborso, rientra anche il caso di pagamento eseguito erroneamente perché non dovuto per carenza della supposta obbligazione tributaria, integrandosi così un indebito oggettivo.