CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 agosto 2019, n. 20757
Tributi – TARI – Aree del compendio immobiliare destinate alla movimentazione e sosta dei veicoli – Inidoneità a produrre rifiuti urbani (o assimilati agli urbani) – Onere di prova a carico del contribuente – Obbligo di presentazione di apposita dichiarazione o idonea documentazione – Perizia tecnica stragiudiziale prodotto in giudizio – Valore indiziario
Ritenuto che
La Commissione Tributaria Regionale della Campania – Sezione Staccata di Salerno, con sentenza n. 3832/17, depositata il 27/4/2017, respingeva l’appello proposto da T. I. s.r.l., nei confronti del Comune di Angri, e confermava la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, che aveva respinto il ricorso della contribuente, avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento, riguardante la tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARI), riferita all’anno 2014, con la quale si contestava, sotto vari profili, la debenza del tributo.
Secondo il Giudice di appello la decisione di primo grado è corretta atteso che la perizia di parte contribuente, in difetto di oggettivi riscontri, non può sovvertire le conclusioni della sentenza di prime cure, basate su fatti oggettivamente accertati.
Avverso la sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, mentre l’intimato Comune non ha svolto attività difensiva.
Considerato che
Con il primo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., co. 1, n. 4 e n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., punto 4, 118 disp. att., 36, d.lgs. 546 del 1992, mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, giacché la CTR ha ritenuto di confermare la prima decisione nonostante la perizia di parte e la planimetria versate in atti evidenziassero non solo la proprietà delle particelle immobiliari ma anche la loro destinazione d’uso, elementi istruttori che, considerato anche l’oggetto sociale della società T. I., operante nel settore dei trasporti, avrebbero dovuto condurre univocamente ad escludere dalla tassazione le superfici diverse da quelle destinate ad uffici, in quanto aree nelle quali non si producono rifiuti; evidenzia, altresì, l’omessa considerazione, da parte del Giudice di appello, del giudicato esterno.
Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., co. 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, giacché la CTR non ha esplicitato le ragioni per le quali le risultanze della perizia di parte, corroborate da rilievi fotografici e pianimetrici, fossero da disattendere, nonostante individuassero le aree del compendio immobiliare non produttive di rifiuti, in quanto destinate alla movimentazione e sosta dei veicoli.
Le suesposte censure vanno disattese per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che, ad avviso della ricorrente, la CTP di Salerno avrebbe erroneamente ritenuto assoggettabile a TARI – tassa introdotta dalla L. n. 147 del 2013, che ha sostituito la TARES che, a sua volta, aveva preso il posto dei precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, TARSU, TIA1 e TIA2 – “il piazzale immediatamente attiguo al fabbricato” di sua proprietà, ed altrettanto erroneamente la CTR della Campania avrebbe confermato detto giudizio, perché basato su fatti oggettivi e riscontrati, non incisi dalla documentazione (perizia di parte, planimetria, rilievi fotografici) versata in atti, senza neppure considerare che altra sentenza (n. 546/2017), anch’essa prodotta in giudizio e divenuta poi definitiva, aveva escluso dalla tassazione l’area esterna al predetto fabbricato, quella cioè destinata, per quanto è dato ricavare dagli scritti difensivi, alla movimentazione ed al parcheggio dei veicoli.
La doglianza, che attinge la motivazione della sentenza di appello perché avrebbe sbrigativamente disatteso la perizia “relativa alla destinazione degli spazi dell’immobile”, in quanto portatrice di valutazioni soggettive prive di riscontri, senza dare conto di altra sentenza, pronunciata dalla medesima CTR della Campania, che aveva escluso dalla tassazione “gli spazi dinamici strumentali al ciclo produttivo”, non coglie nel segno, anzitutto, alla luce del principio secondo cui “La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto.” (Cass. n. 33503/2018; n. 9551/2009).
La contribuente, che neppure riproduce – in modo autosufficiente – gli elementi valutativi che avrebbero condotto, ove considerati, ad una diversa decisione, trascura del tutto che all’interno della sequenza di atti volti alla quantificazione della pretesa tributaria, in primo luogo, si colloca la dichiarazione della contribuente, idonea a sorreggere l’accertamento dell’ente impositore, e che la destinazione di talune aree del compendio immobiliare a spazi di manovra e parcheggio di per sé non comporta alcuna inversione dell’onere della prova circa la non idoneità delle aree operative a produrre rifiuti urbani (o assimilati agli urbani), onere che incombe – secondo le regole generali – sul detentore, il quale deve presentare apposita dichiarazione o idonea documentazione, onere che, nel caso di specie, secondo i giudici di merito, con valutazione ad essi riservata, non è stato assolto, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall’art. 360 c.p.c., co. 1, n. 5, come riformulato dall’art. 54, d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012 (Cass. n. 23940/2017).
Per quanto concerne la omessa considerazione della portata della sentenza n. 546/2017, pronunciata, tra le società T. I. e SOGET, dalla CTR della Campania il 29/3/2017, pubblicata il 24/1/2017, che riguarda la contestata debenza della TARSU, riferita agli anni 2008/2012, è appena il caso di rilevare che deducendo la stessa ricorrente che si tratta di pronuncia divenuta definitiva soltanto successivamente, nessun effetto vincolante se ne poteva far discendere ai fini della decisione, in appello, della presente controversia, che giammai può invocarsi il giudicato esterno con riferimento alla interpretazione ed applicazione delle disposizioni normative, attività rispetto alle quali il giudice non è vincolato alle deduzioni delle parti (Cass. n. 24992/2018), con riferimento a giudizi tra parti diverse (art. 2909 c.c.), ed altresì con riferimento a tributi diversi (Cass. n. 14596/2018).
Non v’è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità in difetto di attività difensiva dell’intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.P.R. n. 115 del 2002.
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