CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 aprile 2019, n. 9023
Indennità di mobilità anticipata – Requisito dell’anzianità aziendale – Indennità di mobilità nella misura di 24 mensilità -Misura integrale al momento del licenziamento collettivo del personale – Nessun effetto attribuito alla cancellazione dalle liste di mobilità per effetto dell’esercizio dell’opzione ad ottenere il trattamento anticipata
Rilevato che
1. con sentenza del 19 marzo 2013, la Corte di Appello di Bologna, in riforma della decisione del Tribunale di Ferrara, rigettava la domanda proposta da C.M. nei confronti del’INPS e volta all’accertamento del diritto di esso ricorrente alla integrale corresponsione della indennità di mobilità anticipata come prevista dall’art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991 n. 223 e succ. modificazioni estesa alla sua situazione dall’art. 2, comma 523, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e dal conseguente D.I. del 25 febbraio 2008 n. 42850 e dal D.M. n. 45081 del 19 febbraio 2009 ragguagliata a 24 mesi complessivi con condanna dell’istituto al pagamento della differenza residua;
2. in particolare il M. aveva prestato attività lavorativa presso la ditta Iale Informativa s.r.l. esercente attività commerciale con un numero di dipendenti superiore a 50 ma inferiore a 200 e, in data 1° maggio 2008, era stato collocato in mobilità ed il successivo 2 luglio 2008, a sua richiesta, gli era stata liquidata l’indennità di mobilità in via anticipata, avendo iniziato un’attività di lavoro autonomo, calcolata nell’importo di euro 4.489,10 con riferimento solo all’anno 2008; quindi, veniva cancellato dalle liste di mobilità;
3. ad avviso della Corte territoriale e per quello ancora di rilievo in questa sede: l’erogazione del trattamento di mobilità anticipata di cui all’art. 7, comma 5, della L. n. 223/1991 cui il M. pacificamente aveva diritto, era stato riconosciuto fino al 31 dicembre 2008 e correttamente l’INPS lo aveva liquidato; per il periodo successivo, invece, la pretesa del lavoratore era priva di fondamento normativo in quanto, a seguito della cancellazione del predetto dalle liste di mobilità, nessuna rilevanza poteva avere il D.M. 45081 del 19 febbraio 2009 emanato in attuazione dell’art. 19, comma 11, del D.L. 29 novembre 2008 n. 108 conv. in legge 28 gennaio 2009 n. 2 che aveva riconosciuto anche per le imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti l’indennità di mobilità fino al 31 dicembre 2009;
4. per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il M. affidato ad un unico motivo illustrato da memoria ex art. 378 cod. proc. civ. cui resiste l’INPS con controricorso; il Procuratore Generale ha depositato requisitoria concludendo per l’accoglimento del ricorso;
Considerato che
5. con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma 5, della L. n. 223/1991 in quanto non risultava alcuna disposizione vigente che prevedesse la limitazione temporale al solo anno finanziario di riferimento (nel caso in esame il 31 dicembre 2008) tenuto conto anche del fatto che la liquidazione anticipata dell’indennità di mobilità comprendeva tutte le mensilità per le quali era prevista l’erogazione della medesima e dalla lettura dell’art. 7, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993 n.148, convertito in legge 19 luglio 1993 n.236 non si evinceva in alcun modo la volontà del Legislatore di subordinare le prestazioni inerenti a trattamenti economici di solidarietà alla provvista finanziaria dell’anno in cui gli stessi erano stati concessi. Si evidenzia, altresì, che la cancellazione dalle liste di mobilità del ricorrente non poteva essere di ostacolo alla liquidazione integrale dell’indennità in questione perché tale cancellazione era illegittima in quanto effettuata nonostante non fosse stata versato per intero il trattamento di mobilità;
6. il motivo è fondato alla luce di quanto questa Corte ha avuto modo di chiarire in un caso analogo a quello in esame in cui il lavoratore aveva maturato il requisito della anzianità aziendale ed ogni altra condizione per ottenere l’anticipazione dell’indennità di mobilità nella misura di 24 mensilità ai sensi dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 L. 223/1991. Si è osservato che laddove il legislatore ha esteso “i trattamenti di mobilità” alle imprese commerciali con meno di 200 dipendenti e con più di 50 (articolo 7, comma 7 decreto-legge numero 148/93 convertito in legge numero 236/93, in seguito prorogato anno per anno e poi stabilmente) ha inteso riferirsi a tutti i trattamenti di mobilità, la cui fattispecie costitutiva veniva a configurarsi nello stesso anno; e ciò nella sua interezza e senza alcuna limitazione di importo. La fattispecie costitutiva del diritto al trattamento di mobilità matura, infatti, immediatamente ed in misura integrale al momento della messa in mobilità dei lavoratori o del licenziamento collettivo del personale, come dispone l’art. 7, comma 1 e l’art. 24 comma 1 della legge 223/1991. Talché dalle medesime norme che hanno riconosciuto l’estensione del diritto all’indennità alle imprese commerciali con meno di 200 dipendenti e con più di 50 (come nel caso de quo) derivava la necessaria copertura della spesa per tutto il quantum maturato allo stesso momento, tanto se lo stesso fosse poi da erogare in via ordinaria tanto se fosse da liquidare in via anticipata. E’ stato, anche, sottolineato come una diversa interpretazione, oltre a ledere la ratio della norma (che è quella di favorire con l’erogazione di un contributo finanziario la rioccupazione dei lavoratori attraverso l’iniziativa autonoma), darebbe pure luogo ad una serie ingiustificata di disparità di trattamento: e cioè non solo tra lavoratori i quali maturino entrambi il diritto all’indennità di mobilità nello stesso importo nell’anno 2008, atteso che solo quelli dipendenti da un’impresa commerciale con più di 50 e meno di 200 dipendenti si vedrebbero decurtata la prestazione relativa all’indennità di mobilità anticipata; ma anche tra lavoratori dipendenti dalle stesse imprese commerciali in discorso che per non aver esercitato il diritto all’opzione per la misura anticipata si vedrebbero liquidato l’intero importo anche per gli anni successivi al 2008, a differenza degli altri che, come il ricorrente, avevano richiesto l’anticipazione del trattamento nello stesso anno. Infine è stato sottolineato che nessun effetto può essere attribuito alla cancellazione dalle liste di mobilità per effetto dell’esercizio dell’opzione ad ottenere il trattamento in via anticipata, atteso che, come già detto, il diritto matura prima della cancellazione, anche con riferimento al quantum da considerare per il pagamento in un’unica soluzione ed in via anticipata dell’indennità (Cass. n. 15654 del 14 giugno 2018);
7. il ricorso, pertanto, va accolto, l’impugnata sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.
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