CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 aprile 2022, n. 10630 – Il vizio motivazionale, che va denunciato ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 e 360 n. 4 cod. proc. civ., è ravvisabile solo qualora, esclusa qualunque rilevanza del difetto di sufficienza, manchi un requisito essenziale della decisione, il che si verifica nelle sole ipotesi di mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, di motivazione apparente, di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile