CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 dicembre 2020, n. 27371
Tributi – IVA – Credito esposto in dichiarazione – Rimborso – Prescrizione – Interruzione dei termini – Foglio elettronico stampato da un dipendente dell’Amministrazione su richiesta del contribuente contenente una ricongnizione del debito – Efficacia interruttiva – Esclusione
Fatti di causa
La vicenda giudiziaria trae origine dal provvedimento di diniego al rimborso Iva richiesto dal contribuente C.G., in relazione alla dichiarazione dell’anno di imposta 1999 presentata nel 2000. Proponeva ricorso il C. il quale ribadiva che il credito era di euro 186.689,36, che era stato indicato nella dichiarazione dell’anno 1999, e mai utilizzato in compensazione negli anni successivi per aver conferito l’azienda alla società di persone C. sas.
Aggiungeva che il credito non si era prescritto essendo intervenuto riconoscimento da parte dell’Agenzia delle Entrate nel 2006.
La Commissione Provinciale di Caserta condannava l’Agenzia delle Entrate al rimborso IVA, non trovando applicazione il termine biennale per la restituzione, trattandosi di credito già richiesto con la dichiarazione e neppure era maturata la prescrizione decennale per effetto del riconoscimento del credito intervenuto nel 2006.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l’Ente impositore chiedendo un riesame completo della vicenda (appello pienamente devolutivo). La commissione regionale della Campania confermava la decisione impugnata.
Propone ricorso in Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi a quattro motivi:
1) Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 30 del DPR 633\1972 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.;
2) Violazione degli art. 30 e 57 del Dpr n. 633/1972 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
3) Violazione dell’art. 21 Dlgs n. 546/1992 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ;
4) Violazione del termine prescrizionale di cui all’art. 2932 cc, in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.
Si costituiva con controricorso il contribuente che chiedeva la dichiarazione di inammissibilità e/o il rigetto del ricorso.
Presentava memoria il contribuente ex art. 380 bis c.p.c.
Ragioni della decisione
Va preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso notificato anche alla società C. sas, che non ha partecipato agli altri gradi del giudizio, non essendo peraltro destinataria di alcun atto della P.A.
Esaminando il quarto motivo di gravame con efficacia dirimente, l’Agenzia deduce che erano prive di rilevanza giuridica, nel giudizio di rimborso sia la circostanza che l’Agenzia non aveva proceduto alla rettifica nei termini di legge che quella relativa alla consegna di fogli elettronici.
In particolare tali fogli illegittimamente erano stati considerati dalla Commissione Regionale quale riconoscimento del debito, mentre non potevano avere alcuna efficacia probatoria e rilevanza giuridica, essendo stati stampati da un impiegato di Formia, ufficio peraltro non competente per la pratica di rimborso.
La Corte territoriale ha ritenuto che il foglio elettronico consegnato da un dipendente della amministrazione finanziaria di Formia, stampato a richiesta del contribuente nel 2006, avesse efficacia interruttiva della prescrizione, in quanto contenente una ricognizione del debito.
In realtà il foglio elettronico contenente dati raccolti dalla P.A. è atto di per sé interno e come tale inidoneo a costituire atto utile all’interruzione della prescrizione.
Va sul punto confermato l’orientamento costante di questa Corte nel senso che “il riconoscimento del diritto, al fine della interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c. c., è configurabile in presenza dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità, della esternazione e della recettizietà” (Cass. 16 giugno 2000, n. 8248). Nel caso di specie manca sicuramente il requisito dell’esternazione, indispensabile al fine di manifestare anche alla controparte del rapporto la portata ricognitiva, esternazione che non può consistere nella mera stampa di un atto interno e non destinato a far sorgere obblighi per la P.A. Del resto appare intuitivo che l’esternazione per avere validità giuridica deve provenire dal titolare dell’organo a cui è attribuito il potere di rappresentare l’ente, e non certamente da un qualsiasi impiegato di un ufficio che non aveva la responsabilità e la gestione del procedimento amministrativo. Inoltre poiché il riconoscimento del credito produce obblighi a carico della P.A., in base ai principi della contabilità di Stato, occorreva la sottoscrizione specifica dell’atto, mentre nel caso il foglio elettronico si limitava a riassumere i dati contenuti nella dichiarazione dei redditi del contribuente senza che fosse intervenuto alcun tipo di verifica.
In definitiva deve escludersi che qualsiasi impiegato che ha eventualmente effettuato la cd stampata dei dati conservati dalla P.A. fosse cosciente che stesse riconoscendo un debito della P.A. né comunque aveva il relativo potere.
Conclusivamente, quindi, il ricorso va accolto, in relazione al quarto motivo, rimanendo assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, essendo incontroverso per quanto detto l’intervenuta prescrizione va respinto l’originario ricorso del contribuente.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il quarto motivo del ricorso (assorbiti gli altri ) e decidendo nel merito respinge il ricorso proposto dal contribuente che condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.000 oltre spese prenotate a debito.
Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della soc. C. sas.
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