CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 dicembre 2020, n. 27384
Tributi – Accertamento – Gestione antieconomica dell’attività – Determinazione induttiva del reddito di impresa – Legittimità – Onere di prova contraria
Rilevato
che con sentenza n. 258/32/13 pubblicata il 4 luglio 2013 la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli 682/35/11 che aveva accolto il ricorso proposto dalla società C.E. s.r.l. avverso l’avviso di accertamento n. REE030100559/2010, emesso nei suoi confronti e con il quale la stessa Agenzia delle Entrate aveva rideterminato i ricavi ed il conseguente reddito con relativi maggiori imposte IVA, IRAP ed IRES per l’anno 2005 sulla base dell’applicazione degli studi di settore e dell’antieconomicità dell’attività risultante dalla dichiarazione;
che la Commissione tributaria regionale ha considerato che i parametri applicati dall’Ufficio non possono essere applicati meccanicamente, che lo scollamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli previsti dagli studi di settore è limitato al 4% circa e la società contribuente aveva fornito valide giustificazioni a sostegno di quanto dichiarato, con particolare riguardo alla concorrenza internazionale nel settore ed al mancato collocamento dei dipendenti in cassa integrazione guadagni.;
che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo;
che la società C.E. s.r.l. resiste con controricorso;
considerato
che con l’unico motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, n. 2 secondo periodo, 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. 600 del 1973 e dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 cod. proc. civ.; in particolare si deduce che l’accertamento in questione era stato emesso considerando, non tanto gli studi di settore, quanto l’antieconomicità dell’attività;
che il motivo fondato. Questa Corte ha più volte affermato (per tutte Cass. 31 ottobre 2018, n. 27804) che in tema di accertamento induttivo dei redditi d’impresa, consentito dall’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, l’atto di rettifica, qualora l’ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l’operato degli accertatori, nel senso che null’altro l’ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse. Nel caso in esame la Commissione tributaria regionale, pur dando atto delle giustificazioni della società contribuente in relazione al reddito dichiarato, nulla afferma riguardo all’antieconomicità posta a fondamento dell’accertamento contestato, e la giurisprudenza citata nella sentenza impugnata relativamente all’applicazione dei parametri e la considerazione relativa alla modesta percentuale di scollamento del reddito accertato rispetto a quello risultante dai parametri applicati, non è pertinente rispetto all’antieconomicità considerata dall’Ufficio a fronte della quale, per la giurisprudenza affermata da questa Corte e sopra richiamata, incombe sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità della contabilità, mentre il giudice del merito, come detto, nulla afferma sotto tale decisivo profilo;
che conseguentemente la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso, va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della impania in diversa composizione.