CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 dicembre 2020, n. 27388 – La difformità tra l’atto depositato davanti alla commissione tributaria e quello notificato alla controparte può dirsi idonea a decretare l’inammissibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio, soltanto nel caso in cui sia di carattere sostanziale, ovvero sia tale da impedire al destinatario la completa comprensione dell’atto e, quindi, rendendo incerti il petitum e la causa petendi dell’azione proposta, comporti una lesione del diritto di difesa