CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 dicembre 2020, n. 27408 – In materia di processo tributario, posto che l’art. 68, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 prevede il rimborso d’ufficio del tributo corrisposto in eccedenza entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza che ha accolto il ricorso del contribuente, quest’ultimo, qualora non riceva detto rimborso, non può adire direttamente il giudice tributario, ma deve prima sollecitare detto rimborso in sede amministrativa, e solo successivamente può impugnare il diniego, anche tacito