CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 febbraio 2019, n. 3093
Tributi – Accertamento – Notifica – Immobili – Compravendita – Valori OMI
Ritenuto
che nei confronti di F. s.r.l., successivamente fusa per incorporazione in E. Investimenti s.p.a., venne notificato avviso di accertamento relativamente all’anno 2003 per maggior debito d’imposta (IVA, IRPEG, IRAP), sulla base della ritenuta sottofatturazione dei ricavi contabilizzati, derivanti dalla vendita di due immobili, siti in Follonica (GR), oggetto di contratti preliminari di compravendita, stipulati, rispettivamente, nel 1999 e nel 2001, mediante scrittura privata, con contestuale versamento di acconti sul prezzo pattuito, che l’Agenzia delle Entrate giudicava inferiore a quello di mercato praticato nel 2003, anno di cessione dei beni, donde la conclusione che il corrispettivo effettivamente ricevuto dalla società venditrice fosse maggiore di quello dichiarato, prossimo al costo di costruzione riportato in bilancio, risultando altrimenti antieconomica la gestione commerciale dell’impresa;
che l’adita Commissione tributaria provinciale di Grosseto accolse il ricorso della contribuente, con decisione, appellata da entrambe le parti, confermata dalla Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, sul rilievo che “il valore degli immobili trasferiti con rogiti del 2003, come fatturato e contabilizzato dalla contribuente, rifletteva esattamente il corrispettivo pattuito negli anni 1999 e 2001”, e che “spettava all’Ufficio dare dimostrazione della inattendibilità della documentazione prodotta (i preliminari e le fatture)”, il quale si era invece limitato “ad eccepire genericamente la inopponibilità della documentazione di controparte”;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, cui resiste l’intimata società con controricorso;
Considerato
che con il motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, poiché il giudice di appello non ha considerato che ai contratti preliminari esibiti in giudizio unitamente alle relative fatture, non può essere attribuita valenza probatoria, in ordine al prezzo effettivamente corrisposto, in quanto privi di data certa, e non menzionati dai contratti definitivi di compravendita degli immobili, e si è limitato a rilevare la conformità del prezzo convenuto nei predetti preliminari con quello dichiarato nei rogiti notarili, mentre le fatture commerciali, ove contestate, non costituiscono valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma al più mero elemento indiziario;
che la censura è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte; che la ratio decidendi della sentenza impugnata ruota attorno alla affermazione che valore di mercato degli immobili compravenduti nell’anno 2003, in cui si è realizzato il trasferimento della proprietà dei beni, determinato dalla Agenzia delle Entrate, sulla scorta dei valori OMI, dei listini FIAIP, degli annunci commerciali e dei questionari delle agenzie immobiliari, non poteva essere preso in considerazione, in quanto la società venditrice si era obbligata a praticare il prezzo indicato nei contratti preliminari stipulati negli anni 1999 e 2001, inferiore ai sopra detti valori immobiliari, influenzati notoriamente dal passaggio dalla lira all’euro, e che era onere dell’Ufficio dimostrare la inattendibilità della documentazione (preliminari e fatture) prodotta in giudizio; che, per quanto qui d’interesse, la ricorrente aveva dedotto che i contratti preliminari risultavano da scritture private prive di data certa, che le fatture intestate agli acquirenti non recavano gli estremi della loro registrazione nei libri obbligatori, e che pertanto non v’era prova che il prezzo dichiarato fosse quello effettivamente corrisposto dalle parti acquirenti, stante lo scostamento con i valori di mercato praticati all’epoca del trasferimento della proprietà dei beni;
che l’Ufficio ha desunto l’esistenza di maggiori ricavi sulla base di presunzioni semplici, ritenute gravi, precise e concordanti, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico della contribuente, onere per il cui assolvimento il giudice di appello avrebbe dovuto esaminare e valutare la valenza probatoria della documentazione offerta dalla società venditrice, alla luce delle contrarie deduzioni svolte dalla controparte, spiegando le ragioni per cui essa è in grado di superare la presunzione di maggior reddito alla base dell’impugnato avviso di accertamento; che siffatti elementi sostanziali sono stati privilegiati rispetto a quelli costituenti le presunzioni dell’Ufficio, ritenute insuscettibili di assumere connotazioni di certezza e precisione a sostegno dell’accertamento medesimo, ma attraverso una valutazione all’evidenza apodittica, meramente assertiva, al più rappresentativa del convincimento del giudice tributario di appello, in quanto non estrinseca il percorso argomentativo richiesto dalla decisione adottata, per cui è affetta dal vizio denunciato nella censura erariale;
che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice a quo, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.