CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 febbraio 2019, n. 3095 – E’ consentito il mantenimento del diritto all’agevolazioni fiscali “prima casa” anche nel caso in cui il trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicato l’alloggio acquistato o nel medesimo alloggio acquistato qualora trattasi di riacquisto entro l’anno non sia stato tempestivo