CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 febbraio 2019, n. 3143 – Nel rito del lavoro il ricorrente deve – analogamente a quanto stabilito per il giudizio ordinario dal disposto dell’art. 163, n. 4, c.p.c. – indicare ex art. 414, n. 4, c.p.c., nel ricorso introduttivo della lite gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda. In caso di mancata specificazione ne consegue la nullità del ricorso, da ritenersi però sanabile ex art. 164, comma quinto, c.p.c.