CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 febbraio 2022, n. 3090
Tributi – Contenzioso tributario – Appello – Contenuto – Mancata indicazione della commissione tributaria cui è diretto – Partecipazione dell’appellato che si sia effettivamente costituito nel giudizio di appello – Sanzione di inammissibilità – Esclusione
Rilevato che
– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio e per l’effetto confermato la pronuncia della CTP lagunare che aveva sancito la legittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per IVA, IRES, IRPEF ed IRAP 2003;
– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a quattro motivi; resiste con controricorso la società D. s.r.l. e i soci sigg. ri B. e S. sopradetti; i contribuenti hanno anche proposto ricorso incidentale articolato in dodici motivi al quale l’Amministrazione Finanziaria resiste con proprio controricorso. Nelle more del giudizio di cassazione, il sig. S. ha depositato istanza di sospensione ex art. 6 c. 10 del d. L. n. 119 del 2018;
Considerato che
– rileva preliminarmente il Collegio che è in atti la già accennata istanza nell’interesse del sig. S. per la cessazione della materia del contendere stante l’intervenuta definizione agevolata della controversia ex artt. 6 e 7 c. 2 lett. b) e c. 3 d. L. n. 119 del 2018 convertito in L. n. 136 del 2018;
– inoltre, dalla documentazione allegata a detta istanza risultano sussistenti le condizioni per la definizione di cui sopra;
– pertanto, va dichiarata l’estinzione del processo con riguardo alla posizione del sig. S.; le spese del giudizio così definito restano a carico di chi le ha anticipate, ex art. 6 d. L. n. 119 del 2018;
– ancora preliminarmente, vanno trattate e disattese le due eccezioni di inammissibilità dell’impugnazione di cui al controricorso; ai fini della comprensione e decisione del primo motivo di ricorso, che come si dirà definisce questo giudizio, non era necessaria in questo caso né alcuna trascrizione in atto per consentire alla Corte di percepire e risolvere la questione postale né ulteriori adempimenti oltre a quelli effettivamente perfezionatisi;
– può quindi esaminarsi il primo motivo di ricorso;
– detto mezzo di gravame denuncia la nullità della sentenza impugnata e del procedimento per violazione dell’art. 53 d. Lgs. n. 546 del 1992 nonché degli artt. 156 e 157 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto inammissibile l’appello dell’Ufficio in quanto difettoso dell’indicazione della Commissione tributaria alla quale era diretto;
– il motivo è fondato;
– ritiene il Collegio che per principio generale estensibile a tutte le situazioni contemplate nell’art. 53, primo comma del d. Lgs. n. 546 del 1992, le cause di inammissibilità devono essere interpretate in senso restrittivo, e cioè riservando loro un limitato campo di operatività, comprensivo di quei soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato, tenendo presente l’insegnamento fornito dalla Corte costituzionale secondo il quale le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in modo da tutelare le parti in posizione di parità e da “evitare irragionevoli sanzioni di inammissibilità” (v. C. cost. n. 189-00 e n. 520-02);
– nel presente caso risulta poi dalla sentenza impugnata in primo luogo come i contribuenti appellanti si siano costituiti effettivamente nel giudizio, di fronte alla CTR del Veneto realmente competente a decidere della causa: pertanto nonostante la manchevolezza denunciata, che effettivamente esiste, gli essi sono stati posti in grado di identificare, evidentemente dagli altri elementi presenti nell’atto di appello dell’Ufficio e dalle vicende oggetto del primo grado del giudizio, il giudice del gravame ove difendersi e hanno in effetti provveduto a spiegare tali difese;
– secondariamente, in forza di tal costituzione in giudizio, regolarmente avvenuta, nella quale costoro hanno invero posto in essere complete e valorose difese come evidenzia il contenuto della pronuncia gravata, che le ripercorre, i contribuenti hanno dato prova di non aver subito pregiudizio alcuno dalla difettosa indicazione del giudice dell’appello che va quindi considerata quale mera irregolarità dell’atto di gravame il quale ha invero raggiunto anche lo scopo di consentire alla controparte di rispondere a quanto in esso nella sede a ciò destinata;
– e allora, come anche di recente già ritenuto da questa Corte, dato che il tenore complessivo dell’atto processuale ha consentito al destinatario, comunque, sia di individuare il giudice adito, sia di proporre di fronte a detto giudice ogni difesa, il difetto di sua indicazione da parte dell’appellante costituisce mera irregolarità peraltro integralmente sanata, nel caso – quale è quello che ci occupa – in cui la parte appellata si sia costituita ritualmente innanzi al giudice correttamente adito e da adirsi ad opera della controparte (in argomento Cass. 20425/2020); le sopra esposte considerazioni inducono la Corte a enunciare, ritenendolo opportuno, il seguente principio di diritto:
“nel processo tributario, in occasione dell’esame di ogni profilo di inammissibilità di atti introduttivi di giudizi, in via generale non va contrastata la realizzazione della giustizia senza ragioni di seria importanza, dovendo adottarsi criteri di equa razionalità nella valutazione di profili di forma, quando questi non implichino vera e propria violazione delle prescrizioni tassativamente specificate nella legge processuale. In particolare, la disposizione di cui all’art. 53 del d. Lgs. n. 546 del 1992 nella parte in cui prevede, a pena di inammissibilità dell’appello, che esso contenga “l’indicazione della commissione tributaria a cui è diretto” va interpretata in armonia con lo specifico sistema processuale, volto a garantire la tutela delle parti in posizioni di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità; ne deriva che non sussiste preclusione alcuna al suo esame da parte del giudice del gravame ove il giudizio da tal atto introdotto abbia visto la partecipazione dell’appellato che si sia effettivamente costituito nel giudizio di appello, potendo quindi dedursi aliunde l’identificazione dell’Autorità Giurisdizionale competente a decidere e avendo in effetti dimostrato proprio l’appellato, con la sua partecipazione al giudizio di seconde cure, di aver recepito e compreso di fronte a quale Ufficio Giudiziario era stato chiamato a difendersi;
– alla luce dei citati insegnamenti, quindi, in accoglimento del primo motivo di ricorso, l’impugnata sentenza va cassata con riguardo alle posizioni della D. s.r.l. e del sig. Stefano B.; segue il rinvio alla medesima commissione tributaria regionale, diversa sezione, ai fini della decisione sul merito del gravame; la commissione provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità;
– alla luce della decisione che precede i restanti motivi di ricorso principale, così come il ricorso incidentale (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3593 del 12/02/2021) sono assorbiti: le ragioni dedotte nel ricorso incidentale potranno quindi esser fatte valere nel giudizio di rinvio;
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo con riferimento alla posizione del sig. P.S. e ne compensa le spese tra le parti; accoglie il primo motivo di ricorso principale quanto alla posizione della società D. s.r.l. e del sig. S.B.; dichiara assorbiti i restanti motivi di ricorso; dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.
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