CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 febbraio 2022, n. 3090 – Nel processo tributario, in occasione dell’esame di ogni profilo di inammissibilità di atti introduttivi di giudizi, in via generale non va contrastata la realizzazione della giustizia senza ragioni di seria importanza, dovendo adottarsi criteri di equa razionalità nella valutazione di profili di forma, quando questi non implichino vera e propria violazione delle prescrizioni tassativamente specificate nella legge processuale