CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 giugno 2018, n. 14099
Rapporto di lavoro subordinato – Accertamento – Soci – Cancellazione dal registro delle imprese
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Roma dichiarò improcedibile la domanda, notificata il 6.7.06, proposta da G. S. nei confronti della s.n.c. Alfa Commerciale di M A. e F., cancellata dal registro delle imprese il 30.3.06, ovvero nei confronti dei soci responsabili, con la quale era stata chiesta – accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti – la condanna della convenuta al pagamento della somma di €.26.141,56 per differenze retributive, oltre alle retribuzioni spettanti dal licenziamento alla sentenza.
Dichiarò inoltre inammissibile la domanda proposta a verbale il 14.2.2007 nei confronti di M. F. e F.
Il primo giudice ritenne infatti che il ricorso non fosse stato ritualmente notificato alla società, con conseguente violazione del contraddittorio. Quanto alle domande formulate nel corso dell’udienza del 14.2.2007 ne ha evidenziato la novità ed escluso l’esistenza di giusti motivi per autorizzarne la modifica.
Avverso tale sentenza proponeva appello lo S. Quanto alla dichiarata improcedibilità evidenziava che erroneamente il Tribunale aveva omesso di considerare che alla data in cui venne espletato il tentativo di conciliazione (11.1.06) la società non risultava ancora cancellata, ciò che avvenne il 30 marzo 2006 per cessazione dell’attività; che successivamente, pertanto, veniva eseguita la notifica presso i soci, i quali nulla eccepivano circa la irregolarità della notifica alla società, di cui il giudice disponeva comunque d’ufficio la rinnovazione; che la signora F. M., presso la quale era stata eseguita la notifica, risultava chiaramente amministratrice della società.
Con sentenza depositata il 9.5.12, la Corte d’appello di Roma respingeva il gravame.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso lo S., affidato a sei motivi.
La società Alfa Commerciale, nonché M. F. e F. sono rimasti intimati.
Motivi della decisione
1.- Deve pregiudizialmente dichiararsi l’estinzione del processo in presenza di formale rinuncia al presente ricorso, accettata dalla controparte, documentata dal ricorrente, senza luogo a provvedere sulle spese ex art. 391 c.p.c., secondo cui in caso di rinuncia, non è pronunciata condanna alle spese “se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente, o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale”.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Nulla per le spese.
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