CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 giugno 2020, n. 10408 – In caso di licenziamento illegittimo, ove il lavoratore opti per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 18, quinto comma, cit., il rapporto di lavoro, con la comunicazione al datore di lavoro di tale scelta, si estingue senza che debba intervenire il pagamento dell’indennità stessa e senza che permanga alcun obbligo retributivo