CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 giugno 2021, n. 15259 – Con riferimento alla debenza degli interessi la sospensione dell’esecutività della cartella esattoriale non rileva ai fini del calcolo degli interessi che, comunque, decorrono dalla notifica della cartella come disposto dall’articolo 30 d.P.R. n. 602 del 1973, che non è derogato nel caso di sospensione provvisoria dell’esecutività della cartella stessa