CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 giugno 2021, n. 15263 – Ai fini della tassazione della sentenza ottenuta dal cessionario contro il debitore ceduto, occorre avere riguardo alla natura del rapporto tra creditore cedente e debitore ceduto, per modo che, qualora quest’ultimo sia soggetto ad Iva, la sentenza stessa non è soggetta ad imposta proporzionale poiché il pagamento del debito originario era soggetto all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 40 del testo unico