CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 giugno 2021, n. 15273 – Per effetto di apposita dichiarazione di volontà del contribuente sulla scelta del 5 per mille a favore di soggetti operanti nei settori socialmente meritevoli ed inclusi in apposite liste, la pretesa tributaria statale si riduce della quota del 5 per mille e il relativo importo viene trattenuto dallo Stato non più a titolo di tributo erariale ma come somma che lo Stato medesimo è obbligato, quale mandatario necessario ex lege, a corrispondere ai soggetti indicati dal contribuente stesso. Pertanto, in ragione e per effetto della determinazione del contribuente, la quota del 5 per mille dell’Irpef perde la natura di entrata tributaria ed assume quella di “provvista” versata obbligatoriamente all’erario per tale finanziamento