CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 luglio 2021, n. 25094
Revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato – Variazioni di reddito – Non esperibile il ricorso per cassazione
Motivi della decisione
1. C.F. propone ricorso per cassazione avverso il decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e del decreto di liquidazione del compenso al difensore pronunciato dal Tribunale di Padova il 27/11/2019.
2. Il ricorrente deduce, con un primo motivo, violazione degli artt.76, 79, 112 ss. d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 sostenendo che nel momento in cui è stata presentata la domanda di ammissione al beneficio, ossia nell’anno 2016, non era ancora disponibile la dichiarazione dei redditi per l’anno 2015 e quindi fu costretto a presentare quella dell’anno precedente; nell’anno 2015 le variazioni di reddito prevedevano comunque un ammontare inferiore al reddito richiesto per l’ammissione al beneficio ed erano in ogni caso inferiori al reddito dell’anno precedente; l’Agenzia delle Entrate non aveva, inoltre, formulato alcuna richiesta di revoca o decadenza dal beneficio. Il ricorrente si duole del fatto che il tribunale abbia ritenuto che la revoca del beneficio comportasse anche la revoca del provvedimento di liquidazione dei compensi al difensore, in contrasto con la giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui alla revoca ai sensi dell’art. 112 comma 1 lett.d) del provvedimento di ammissione al patrocinio non consegue l’inefficacia del decreto di liquidazione del compenso al difensore che l’autorità abbia emesso in costanza del provvedimento successivamente revocato.
2.1. Con un secondo motivo deduce violazione degli artt. 107, 111 e 170 d.P.R. n.115/2002 e abnormità del decreto di revoca della liquidazione dei compensi, posto che l’art.170 prevede un termine perentorio per opporsi al decreto di pagamento; decorso tale termine, il decreto non è suscettibile di revoca.
2.2. Con un terzo motivo deduce che, dopo l’avvenuta compensazione del credito del difensore con debiti di natura fiscale, il credito oggetto della liquidazione dei compensi non può essere più messo in discussione essendo estinto.
3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio e restituzione degli atti al Tribunale di Padova.
4. Il Collegio ritiene che il mezzo di impugnazione proposto vada qualificato come ricorso ex art. 99 d.P.R. n.115/02 e che, pertanto, gli atti vadano trasmessi al Tribunale di Padova.
4.1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale ha statuito che: «la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92 d.P.R. n.115/2002 comporta, ex art.112 lett.d) del medesimo testo di legge, la revoca d’ufficio dell’ammissione mediante decreto motivato».
Indipendentemente dalla congruità o meno della motivazione del provvedimento in questione, che non compete in questa sede a questa Corte di legittimità valutare, è evidente che si tratti di un provvedimento di revoca d’ufficio del beneficio. E’ consolidato orientamento interpretativo della Corte di Cassazione ritenere che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, avverso il provvedimento di revoca di ufficio dell’ammissione al beneficio non è esperibile il ricorso per cassazione – mezzo previsto dall’art. 113 d.P.R. n.115/02 unicamente nel caso in cui la revoca sia disposta su richiesta dell’ufficio finanziario – ma l’opposizione ex art. 99 d.P.R. n.115/2002 (Sez. 4, ord. n. 34764 del 17/05/2012, Cavallo, Rv.25351401; Sez. 4 ord. n. 46862 del 3/11/2011, Fiocco, Rv. 25213801; Sez. 4, n. 11771 del 7/12/2016 dep. 2017, Doradiotto, Rv. 26967201).
4.2. Come è stato ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (sentenza n. 36168 del 14/7/2004, Pangallo), il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è impugnabile, anche nell’ipotesi di sua adozione di ufficio, negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dall’art. 99 dello stesso testo normativo. L’art. 112, comma 1, lett. d) è stato, successivamente a quell’intervento delle Sezioni Unite, modificato dall’art.9 bis legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione, con modificazioni, del d.l. 30 giugno 2005 n. 115, che indica ora la duplice ipotesi della revoca di ufficio o su richiesta dell’ufficio finanziarlo. L’art. 113 dello stesso d.P.R. n.115/2002, a seguito delle modifiche anche per esso introdotte dall’art. 9 bis l. n. 168/2005, prevede ora il ricorso per cassazione «contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell’art. 112», e fa, quindi, riferimento alla sola ipotesi della revoca su richiesta dell’ufficio finanziario, non anche a quella della revoca di ufficio.
4.3. Ne consegue che il provvedimento di revoca di ufficio dell’ammissione al gratuito patrocinio è opponibile con il ricorso ex art. 99 d.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione ex art. 99 DPR n. 115/2002, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Padova.