CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 luglio 2022, n. 21031 – Per i ruoli relativi ai crediti di valore inferiore ad € 2.000,00, l’annullamento dei crediti e l’eliminazione dalle scritture contabili, dev’essere interpretato nel senso che l’esclusione della possibilità di procedere ulteriormente alla riscossione a mezzo ruolo comporta unicamente il venir meno del titolo esecutivo, costituito dal ruolo, e non anche l’estinzione del diritto di credito