CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 marzo 2019, n. 6137
Tributi – IRAP – Professionisti – Accertamento – Autonoma organizzazione – Presupposti
Rilevato che
C.A. esercente la professione di medico di base, in data 12 luglio 2007 chiedeva il rimborso della somma di € 13.238,79 complessivamente versata per gli anni dal 2003 al 2006 a titolo di IRAP ritenendo non dovuto tale importo;
che il C. ha proposto ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi in relazione a detta istanza ritenendo non dovuta l’imposta e l’illegittimità della stessa;
che con sentenza n. 16/2/2010 pubblicata il 21 gennaio 2010 la Commissione Tributaria Provinciale di Trapani ha rigettato il ricorso;
che con sentenza n. 147/29/13 pubblicata il 14 ottobre 2013 la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha rigettato l’appello proposto dal C. avverso detta sentenza di primo grado affermando che il contribuente non aveva fornito la prova dell’assenza del presupposto impositivo relativo all’IRAP di cui ha chiesto il rimborso. In particolare il giudice dell’appello ha considerato che il contribuente aveva anche spontaneamente dichiarato di avere impiegato, negli anni considerati, beni strumentali del valore di € 25.000 e di avere fatto ricorso a personale dipendente così confermando la presenza dei presupposti impositivi del tributo di cui chiedeva il rimborso;
Che il C. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo;
Che l’Agenzia delle Entrate e del Territorio ha resistito con controricorso chiedendo la conferma della sentenza impugnata deducendo l’infondatezza del ricorso.
Considerato che con l’unico motivo di ricorso si lamenta la falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ. con riferimento all’art. 2 d.lgs. n. 446 del 1997 secondo il principio affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 2001. In particolare si deduce l’insussistenza dell’autonoma organizzazione nell’attività del medico di base convenzionato che, come nel caso in esame, impiega beni strumentali per un valore di € 25.000,00 compreso il valore di un’autovettura e si avvalga di una segretaria part-time, elementi da considerarsi necessari per il normale svolgimento dell’attività di medico di base.
Il motivo è fondato.
Secondo i principi regolatori della materia definitivamente certificati da Cass., Sez. U., Sentenza n. 9451 del 10/05/2016, laddove si afferma che, «con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dall’art. 2 del d.lgs. 446 del 1997 ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive».
A sostegno di tale principio, le Sezioni Unite hanno rimarcato che, «se fra “gli elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro dell’interessato, potenziandone le possibilità necessarie”, accanto ai beni strumentali vi sono i mezzi “personali” di cui egli può avvalersi per lo svolgimento dell’attività, perché questi davvero rechino ad essa un apporto significativo occorre che le mansioni svolte dal collaboratore non occasionale concorrano o si combinino con quel che è il proprium della specifica professionalità espressa nella “attività diretta allo scambio di beni a di servizi”, di cui fa discorso l’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997, e ciò vale tanto per il professionista che per l’esercente l’arte, come, più in generale, per il lavoratore autonomo ovvero per le figure “di confine” individuate nel corso degli anni dalla giurisprudenza di questa Corte. E’, infatti, in tali casi che può parlarsi, per usare l’espressione del giudice delle leggi, di “valore aggiunto” o, qualcosa in più”. Diversa incidenza assume perciò l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico. Lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dì organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore»; orbene, dalla lettura combinata della sentenza d’appello e del ricorso per cassazione emerge che, nella specie, esiste un impiego di beni strumentali per il valore di € 25.000,00 e la presenza di un lavoratore dipendente da cui il giudice dell’appello ha comunque desunto l’esistenza di un’autonoma organizzazione affermando che tali elementi sarebbero comunque sufficienti ad affermare l’esisistenza di un’autonoma organizzazione, senza operare la necessaria valutazione dell’entità di tali elementi ai fini della sussistenza del presupposto impositivo dell’IRAP nel senso sopra indicato da questa Corte.
La sentenza va dunque cassata e rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione che provvederà a verificare concretamente se i beni strumentali impiegati dal contribuente eccedano il minimo indispensabile all’esercizio della propria attività professionale e se il lavoro dipendente di cui si avvale ecceda l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive, e provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo di ricorso e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.
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