CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 marzo 2022, n. 6711 – In tema di licenziamento collettivo, la comunicazione, ai sensi dell’art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991, anche dopo le modifiche apportate dall’art. 1, comma 44, della l. n. 92 del 2012, per assolvere alla funzione cui è normativamente preordinata, non può essere parcellizzata in tante comunicazioni – ciascuna limitata ai lavoratori fino a quel momento licenziati ed effettuata entro sette giorni dai singoli licenziamenti – ma deve essere unica, cioè tale da esprimere l’assetto definitivo sull’elenco dei lavoratori da licenziare e sulle modalità di applicazione dei criteri di scelta