CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 ottobre 2018, n. 23723

Tributi – Accertamento basato sugli studi di settore – Presunzioni valide rispetto alle risultanze di scritture contabili tenute regolarmente – Onere di prova contraria a carico del contribuente

Ritenuto che

1. B.M., titolare dell’impresa di costruzioni E., impugnava l’avviso di accertamento del maggior imponibile Irpef, Irap ed Iva, notificatole dall’Agenzia delle Entrate per l’anno 2001 ed emesso sulla base di studi di settore.

La Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna rigettava il ricorso.

L’appello proposto dalla contribuente contro la decisione era accolto dalla CTR dell’Emilia Romagna, che rilevava che l’avviso era carente sotto il profilo motivazionale, in quanto fondato sui soli parametri derivanti dagli studi di settore, cui avrebbero dovuto essere affiancati altri dati indicativi di una maggiore redditività dell’impresa rispetto a quanto emergeva dalla contabilità regolarmente tenuta.

2. Avverso la sentenza della CTR l’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La contribuente non si è costituita in giudizio.

Considerato che

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione agli articoli 62 bis del d.l. 331/1993 e 39 d.P.R. 600/73. Sostiene che l’accertamento basato sugli studi di settore non deve essere riferito anche ad altri elementi, sicché ha errato la CTR nel ritenere che l’atto impositivo avrebbe dovuto essere affiancato da altri dati indicativi di una maggiore redditività rispetto a quanto emergeva dalla contabilità regolarmente tenuta.

2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 5, cod. proc. civ., in quanto la CTR non ha accertato quale fosse il reale reddito della contribuente e non ha esplicitato le ragioni per le quali i dati esposti dall’agenzia delle entrate non erano probanti.

3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 2 del d. Igs 546/92 poiché la CTR avrebbe dovuto quantificare i ricavi assoggettati ad imposta.

4. Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo e del terzo.

La CTR non si è attenuta al principio di diritto affermato da questa Corte, al quale si intende dare continuità, secondo cui i cosiddetti studi di settore introdotti dagli artt. 62 bis e 62 sexies del d.l. n. 331 del 1993, direttamente derivanti dai “redditometri” o “coefficienti di reddito e di ricavi” previsti dal d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, idonei a fondare semplici presunzioni, sono da ritenere supporti razionali offerti dall’amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti, che possono essere utilizzati dall’ufficio anche in contrasto con le risultanze di scritture contabili regolarmente tenute, finché non ne sia dimostrata l’infondatezza mediante idonea prova contraria, il cui onere è a carico del contribuente (Cass. n. 3302 del 13/02/2014; Cass. n. 5977 del 14/03/2007). Solo quando il contribuente, in sede di contraddittorio preventivo, contesti l’applicazione dei parametri allegando circostanze concrete che giustifichino lo scostamento della propria posizione reddituale dagli standars previsti, l’ufficio, ove non le ritenga attendibili, è tenuto a motivare adeguatamente l’atto impositivo sotto tale profilo (Cass. n.13908 del 31/5/2018; Cass. n. 30370 del 18/12/2017).

Nel caso di specie, tuttavia, è stato lo stesso giudice d’appello ad accertare che la contribuente si è astenuta dal partecipare al contraddittorio, limitandosi a fornire per iscritto elementi giustificavi (incremento dei costi del personale derivante dall’obbligo di regolarizzazione di posizioni irregolari) già considerati dall’ufficio nell’effettuazione del calcolo dei ricavi minimi ammissibili.

5. L’accoglimento del motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., ed il ricorso originario della contribuente va rigettato.

Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti per l’evoluzione nel tempo della giurisprudenza in materia, mentre quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali di questo giudizio, che liquida in complessivi euro 4.100,00, oltre alle spese prenotate a debito.