CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 ottobre 2018, n. 23725
Accertamento – Dichiarazione dei redditi – Rettifica – Verifica sulle movimentazioni bancarie – Tenuta contabilità
Ritenuto che
1. C. s.r.l., esercente l’attività di commercio all’ingrosso di carni, impugnava l’avviso di accertamento notificatole, con cui era stato rettificato il reddito da essa dichiarato nell’anno 2003 ai fini Irpeg, Irap ed Iva.
La commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso.
L’appello proposto contro la decisione dall’Agenzia delle entrate era respinto dalla CTR del Lazio, la quale rilevava che, a fronte dell’accertamento effettuato dall’ufficio con metodo analitico induttivo, ai sensi dell’articolo 39 del d.p.r. 600/73, la società aveva dedotto circostanze e fatti, suffragati da idonea documentazione, che avevano consentito di vanificare le violazioni contestate e che, inoltre, mancava qualsiasi riscontro esterno della supposta evasione, quale, ad es., la verifica sulle movimentazioni bancarie della contribuente.
2. Avverso la sentenza della CTR l’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. C. s.r.l. resiste con controricorso, con il quale propone ricorso incidentale, affidato ad un motivo ed illustrato con memoria.
Considerato che
1. Con l’unico motivo, la ricorrente principale deduce vizio di motivazione della sentenza, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 5, cod. proc. civ.. Contesta le ragioni in base alle quali, a fronte dell’analisi operata dai verificatori, la CTR ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento, rilevando: che la regolare tenuta della contabilità della società non poteva costituire elemento atto ad escludere evasioni di imposte; che il campione (10%) delle fatture analizzate atteneva al principale ramo d’attività di C., dal quale la società ricavava il 90% del fatturato, e non poteva pertanto essere considerato scarsamente significativo; che non ricorreva il presunto errore dei verbalizzanti nella determinazione della quantità di carne acquistata da un fornitore tedesco, in quanto i dati riportati nel processo verbale di constatazione corrispondevano a quanto indicato dall’amministratore della società, che si era offerto di tradurre le fatture. Lamenta, infine, che la CTR abbia giustificato lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli accertati in ragione del calo naturale della carne e delle oscillazioni del mercato, senza precisare se la differenza fosse dovuta all’uno o all’altro dei due fattori.
3. Il motivo è inammissibile.
Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione ( Cass. n. 6288 del 18/03/2011; Cass. n. 27162 del 23/12/2009 ). L’esame degli elementi oggetto di valutazione, laddove non siano evidenziati vizi logici, costituisce, dunque, accertamento di merito che esula dai limiti del controllo di logicità della motivazione affidato alla corte di legittimità.
Nella specie le doglianze illustrate nel motivo, lungi dall’ evidenziare lacune nel ragionamento decisorio seguito dalla CTR, si sostanziano nella richiesta di una diversa lettura delle circostanze istruttorie, conforme alle aspettative della ricorrente. Ne deriva l’insussistenza del dedotto vizio motivazionale, non potendo imputarsi al giudice del merito di essere giunto, nell’esercizio della propria attività valutativa dei mezzi di prova offerti dalle parti, a ritenere che la ricostruzione induttiva del reddito della contribuente fosse stata operata sulla scorta di elementi presuntivi non connotati da gravità, precisione e concordanza e che anzi risultavano in parte errati (a nulla rilevando l’imputabilità dell’errore all’incapacità dell’amministratore della società di tradurre i documenti fiscali redatti in tedesco) ed in parte smentiti da dati di comune conoscenza (il calo naturale del peso della carne, l’andamento del mercato) e che, inoltre, non erano corroborati da elementi di riscontro esterni, desumibili da indagini condotte sui conti bancari della società.
2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, la contribuente deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 15 del d. lgs. 546/92, 91 e 92 cod. proc. civ., e carenza di motivazione, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 5, cod. proc. civ., per aver la CTR dichiarato assorbito il motivo del suo appello incidentale che censurava la statuizione di compensazione delle spese del giudizio di gravame, nonostante l’integrale soccombenza dell’agenzia delle entrate, senza motivare la decisione.
4. Il motivo è fondato.
Il giudizio e stato instaurato nel 2006.
L’art. 15 d. lgs. 546/92 allora vigente disponeva: <<1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile.>>
L’art. 92 cit., nel testo applicabile ratione temporis, modificato dall’art. 2, comma 1, della I. n. 263 del 2005 e non ancora ulteriormente riformato all’art. 45, comma 11, della I. n. 69 del 2009, prevedeva a sua volta che << Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. > >
La CTR non ha assolto all’obbligo di indicare “i giusti motivi” della compensazione delle spese del grado, disposta in ragione di un’affermata, ma non evincibile, “peculiarità” delle questioni trattate, senza dar conto degli elementi che l’avrebbero caratterizzata.
Ha inoltre erroneamente e contraddittoriamente dichiarato assorbito l’appello incidentale di C., che chiedeva la riforma della pronuncia di compensazione delle spese del giudizio di primo grado, nonostante anche nel giudizio d’appello la società fosse risultata interamente vittoriosa.
5. Accolto il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata nei capi concernenti la statuizione sulle spese del primo e del secondo grado.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con la liquidazione delle spese dei giudizi di merito che, come quelle di questo giudizio, che seguono la soccombenza, si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale ed accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, condanna l’agenzia delle entrate a rifondere alla contribuente le spese processuali dei tre gradi di giudizio, che liquida in euro 9.000,00 per quello di primo grado, in euro 9.000,00 per quello di secondo grado ed in euro 10.000,00 per il presente giudizio di legittimità, oltre, per tutti e tre i giudizi, rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
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