CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 ottobre 2018, n. 23793
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Appello – Notificazione a mezzo del servizio postale – Omesso deposito dell’avviso di ricevimento – Conseguenze – Inammissibilità del gravame – Condizioni
Rilevato
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che il R.P. s.r.l. in liquidazione propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bari.
Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione della società avverso un avviso di accertamento IRES, per l’anno 2006;
Considerato
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, la contribuente invoca violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 153 e 180 c.p.c., 1 comma 2° D.Lgs. n. 546/1992, 4 comma 3° e 5 comma 3° I. n. 890/1982, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR, dopo aver rilevato la mancata costituzione dell’appellata e l’omessa tempestiva produzione delle ricevute di ritorno della notifica a mezzo posta dell’appello, avrebbe dovuto immediatamente dichiarare l’inammissibilità del gravame;
che, col secondo, la ricorrente assume violazione dell’art. 57 D.Lgs n. 546/1992 e dell’art. 115 c.p.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c.: i giudici di appello avrebbero statuito sulla scorta di eccezioni nuove, introdotte ex adverso in sede di appello, mentre avrebbero dovuto considerare che gli elementi portati dalla società rappresentavano altrettante circostanze pacifiche, perché non contestate;
che l’Agenzia si è costituita con controricorso;
che il primo motivo è fondato;
che nel processo tributario, allorché l’atto di appello sia notificato a mezzo del servizio postale (vuoi per il tramite di ufficiale giudiziario, vuoi direttamente dalla parte ai sensi dell’art. 16 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) e l’appellato non si sia costituito, l’appellante ha l’onere – a pena di inammissibilità del gravame – di produrre in giudizio, prima della discussione, l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica, od in alternativa di chiedere di essere rimesso in termini, ex art. 184- bis cod. proc. civ., per produrre il suddetto avviso e di essersi attivato per tempo nel richiedere un duplicato all’amministrazione postale, previa dimostrazione di averlo incolpevolmente perduto (Sez. 5, n. 9769 del 14/04/2008; analogamente, Sez. 5, n.19623 del 01/10/2015);
che, nella specie, dalla lettura del verbale di secondo grado, emerge come il Collegio avesse rilevato la carenza in atti della ricevuta di notifica del gravame e come il rappresentante dell’Ufficio si fosse limitato a chiedere sic et simpliciter un rinvio per il deposito dell’originale, senza alcuna formale istanza di rimessione in termini e senza addurre alcuna giustificazione, sicché la concessione dell’invocato termine da parte della CTR è avvenuta in violazione dell’intervenuto giudicato;
che il secondo motivo resta assorbito;
che la sentenza impugnata va dunque cassata, con la coeva declaratoria di inammissibilità dell’appello;
che le spese del giudizio di secondo grado devono essere interamente compensate fra le parti, mentre quelle di cassazione vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e dichiara l’inammissibilità dell’appello.
Compensa le spese del giudizio di secondo grado e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore della ricorrente, in euro 2.000, oltre spese forfettarie in misura del 15%.
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