CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 ottobre 2018, n. 23793 – Nel processo tributario, allorché l’atto di appello sia notificato a mezzo del servizio postale l’appellante ha l’onere – a pena di inammissibilità del gravame – di produrre in giudizio, prima della discussione, l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica, od in alternativa di chiedere di essere rimesso in termini