CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 ottobre 2018, n. 23818
Tributi – Accertamento – Nuovo redditometro – Art. 38, DPR n. 600 del 1973 modificato dall’art. 22, D.L. n. 72 del 2010 – Efficacia temporale – Applicabilità
Ritenuto che
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Veneto, n. 1288/8/16 dep. 14.12.2016, che in controversia su impugnazione, da parte di A.D., di avviso di accertamento sintetico ex art. 38 d.p.r. 600/73, ai fini Irpef per gli anni 2007 e 2008 per i quali non era stata presentata la dichiarazione annuale, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. In particolare la C.T.R. ha ritenuto fondato il motivo – riproposto in appello dal contribuente – della mancata applicazione da parte dell’Ufficio del cd. nuovo redditometro, ex art. 22 d.l. 78/10, e non avere riscontrato la concreta condizione del contribuente, dovendo l’Amministrazione “quanto meno verificare tramite riscontri con le effettive condizioni di vita del contribuente, la plausibilità concreta dei risultati emersi dalla meccanica applicazione dei parametri di computo del “vecchio” redditometro”.
Il contribuente è rimasto intimato.
Considerato in diritto
L’unico motivo, col quale l’Agenzia deduce, ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione di legge, art. 38 d.p.r. 600/73, dm 24.12.2012 e art. 2697 c.c., va accolto, confermando la giurisprudenza sull’efficacia temporale delle modifiche apportate all’art. 38 D.P.R. 600/1973 dall’art. 22 c. 1 D.L. n. 78/2010.
Il primo comma dell’articolo 22 d.l. 78/10, infatti, prevede espressamente che le modifiche che esso reca al testo dell’articolo 38 d.p.r. 600/73 abbiano “effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore de presente decreto” (vale a dire per gli accertamenti del reddito relativi ai periodi d’imposta successivi al 2009).
Va pertanto confermato il principio secondo cui in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico non pone alcun problema di retroattività, stante la natura procedimentale e non sanzionatoria che ne comporta, conseguentemente, l’applicabilità in rapporto al momento dell’accertamento. (Cass. 6 Ottobre, 2014, n. 21041, Cass. 29 Gennaio, 2016, n. 1772, n. 7590 del 23/03/2017).
Pertanto, in presenza delle metodologie effettivamente applicabili sulla scorta del redditometro in vigore, l’Ufficio ha correttamente proceduto al relativo accertamento.
S’impone, dunque, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio per nuova valutazione alla CTR del Veneto, in diversa composizione, che si atterrà ai principi sopra esposti e provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Veneto, in diversa composizione.
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