CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 ottobre 2018, n. 23821

Tributi – ICI – Esenzione ex art. 7 D. Lgs. n. 504 del 1992 – Immobili gestiti da società “in house” – Spettanza – Condizioni

Ragioni della decisione

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 9517/9/2015, depositata il 3 novembre 2015, la CTR della Campania – sezione staccata di Salerno – accolse l’appello proposto dal Comune di San Rufo nei confronti del Consorzio Sportivo M.B. (di seguito Consorzio) avverso la sentenza della CTP di Salerno, che aveva invece accolto il ricorso proposto dal Consorzio avverso avvisi di accertamento per ICI relativa agli anni 2009 e 2010.

Avverso la sentenza della CTR il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato da memoria.

Il Comune di San Rufo, ben oltre la decorrenza dei termini per la notifica del controricorso, ha depositato, con relativa procura speciale, atto di costituzione per la partecipazione all’eventuale udienza di discussione orale.

1. Con il primo motivo il ricorrente Consorzio denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. a) ed i) del d. lgs. n. 504/1992, nonché degli artt. 112, 115 e 132 n. 4, c.p.c., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza impugnata escluso il diritto all’esenzione del Consorzio, sebbene lo stesso fosse proprietario di tutti gli immobili destinati all’esercizio di attività sportiva, la maggior parte dei quali gestita direttamente dal Consorzio medesimo ed una parte minoritaria affidata ad una propria partecipata al 100%, la M. S.p.A., società sportiva costituita ai sensi della l. n. 91/1981.

2. Con il secondo motivo, avendo la pronuncia impugnata fondato l’affermazione relativa all’insussistenza del diritto all’esenzione esclusivamente in considerazione del fatto che gli immobili erano concessi in gestione alla succitata società per azioni, il ricorrente Consorzio lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., avendo la decisione impugnata del tutto trascurato di esaminare la circostanza, pacifica tra le parti, relativa alla gestione diretta della maggior parte degli immobili da parte dell’ente proprietario degli impianti medesimi che avrebbe, quanto meno, dovuto dar luogo al riconoscimento dell’esenzione ai sensi della lett. a) del citato art. 7 del d.lgs. n. 504/1992 per la parte degli immobili destinati all’esercizio di attività sportiva tenuta dall’ente in gestione diretta.

3. Il ricorso, che presenta un’esposizione dei fatti di causa rispettosa del requisito di ammissibilità di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., è manifestamente fondato in relazione a ciascuno dei motivi addotti, che, per la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente.

3.1. Invero, premesso che la sentenza impugnata appare rispondente al minimo costituzionale sotto il profilo motivazionale – incontroverso il fatto storico relativo alla gestione diretta da parte del Consorzio della maggior parte degli immobili secondo le finalità istituzionali dell’ente come da statuto – la valutazione di detto fatto, che avrebbe avuto rilievo decisivo quanto al riconoscimento dell’esenzione invocata in relazione al disposto della lett. a) del succitato art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 504/1992, per detta parte di immobili, risulta essere stata del tutto preterrnessa da parte della sentenza impugnata.

3.2. Peraltro, pur sempre in relazione all’esenzione ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504/1992, in relazione agli immobili affidati in gestione a società di cui il Consorzio detiene la partecipazione totalitaria, ugualmente la sentenza impugnata, nel negare tout court il diritto all’esenzione, è incorsa nella violazione di legge denunciata con il primo motivo di ricorso, avendo la giurisprudenza di questa Corte in materia chiarito che, in relazione al testo della norma in questione quale applicabile ratione temporis, l’ente proprietario potrebbe pur sempre beneficiare dell’esenzione qualora: a) gli immobili siano destinati alle attività oggettivamente esenti (cfr. Cass. sez. 5, 24 febbraio 2012, n. 2821); b) la gestione degli immobili sia affidata gratuitamente al soggetto terzo; c) quest’ultimo sia ente non commerciale al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del concedente (cfr. in particolare Cass. sez. 5, 18 dicembre 2015, n. 25508).

3.3. La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento di entrambi i motivi di ricorso e la causa rimessa per nuovo esame alla CTR della Campania – sezione staccata di Salerno – che, nell’uniformarsi al summenzionato principio di diritto, provvederà ad accertare l’esistenza delle eventuali condizioni legittimanti l’esenzione anche in relazione agli immobili concessi in gestione alla società interamente partecipata dal consorzio.

4. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno – in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.