CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 ottobre 2020, n. 20955
Tributi – Riscossione – Somme riferite a interessi e sanzioni – Prescrizione – Termine quinquennale
Considerato in fatto
1. D.A. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria riferita a tre cartelle di pagamento per tributi vari non pagati oltre sanzioni e interessi eccependo la mancata notifica delle cartelle e la prescrizione della pretesa tributaria.
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo che fosse decorso il termine di prescrizione quinquennale per i crediti relativi a interessi e sanzioni oggetto delle cartelle prodromiche alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
3. Sull’impugnazione dell’Agenzia e del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, riuniti gli appelli, li rigettava, confermando l’avvenuta prescrizione quinquennale per le sole sanzioni ed interessi oggetto delle cartelle esattoriali mentre con riferimento ai tributi l’impugnata sentenza non riteneva decorso il termine decennale di prescrizione.
5. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate – Riscossioni ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi. Il contribuente non si è costituito
Ritenuto in diritto
1. Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate – Riscossioni denuncia la violazione dell’art. 2946 cc e degli artt. 20 e 24 dell’art. 472/1997 in relazione all’art. 360 1° comma nr 3 cpc per avere la CTR erroneamente applicato alle sanzioni applicate contestualmente ai tributi il termine di prescrizione quinquennale.
1.1 Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 cc e 2948 nr. 4 cc, in relazione all’art. 360 1° comma nr 3 cpc, in particolare si argomenta che l’impugnata sentenza ha erroneamente applicato agli interessi da ritardato pagamento il termine di prescrizione quinquennale in luogo di quello ordinario decennale previsto per i tributi erariali cui accedono.
2. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono infondati.
2.1 L’art. 20 3° comma d.lvo. 472/1997 stabilisce che <<Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni>>. A sua volta l’art. 2948 1° comma nr. 4 cc afferma che <<si prescrivono in cinque anni:…gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi>>.
2.2. Questa Corte ha, sul punto, avuto modo di puntualizzare che « il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati”, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20 atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario» (cfr. Cass 12715/ 2016 e 12715/2009).
2.3 E’ stato altresì precisato in materia di interessi che << gli interessi dovuti per il ritardo nella loro esazione, i quali integrano un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, n. 4, cod. civ >> (Cass. 30901/2019,14049/2006).
2.4 La CTR, nel riconoscere la prescrizione quinquennale delle sanzioni, anche irrogate contestualmente, all’accertamento del tributo e degli interessi; si è quindi uniformata alla normativa vigente e ai principi giurisprudenziali sopra indicati.
Il ricorso va quindi rigettato.
4. In mancanza di costituzione nulla è da statuire sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
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