CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 settembre 2020, n. 18169
Titolare di pensione di anzianità – Pensione supplementare ex art. 5 L. n.1338/1962 – Contributi versati nella Gestione Separata – Beneficio negato dall’Inps sul presupposto dell’innalzamento dell’età anagrafica – Sussiste – Requisiti per la pensione supplementare maturano dalla domanda amministrativa
Rilevato che
1. con sentenza in data 7 gennaio 2014, la Corte di Appello di Brescia, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto dell’attuale intimato, titolare di pensione di anzianità dal 2001, alla pensione supplementare ex art. 5 Legge n.1338 del 1962, relativamente ai contributi versati nella gestione separata dal 2004 al 2007, con decorrenza dal primo aprile 2008, in riferimento a domanda amministrativa presentata all’INPS in data 28 marzo 2008, beneficio negato dall’INPS sul presupposto dell’innalzamento dell’età anagrafica (a 65 anni) all’epoca di presentazione della domanda, per effetto della legge n. 247 del 2007, entrata in vigore dal 1° gennaio 2008;
2. per la Corte di merito il diritto alla pensione era sorto e maturato sulla base del versamento dei relativi contributi, mentre la domanda influiva solo sulla decorrenza della pensione, per cui tutti i contributi, relativi a periodi anteriori al 2008, comportavano il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per la maturazione, alla data del 31 dicembre 2007, del diritto alla pensione supplementare in base alle norme vigenti a quella data, per effetto della clausola di salvaguardia tipizzata dall’art. 1, comma 3, legge n.243 del 2004, senza che rilevasse la data di presentazione della domanda;
3. avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso affidato a un motivo, al quale ha opposto difese B.S.L., con controricorso;
4. le parti hanno depositato memorie;
Considerato che
5. con il motivo di ricorso l’Inps lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1, comma 1 e 5, della legge 24 dicembre 2007, numero 247; dell’articolo 5 della legge 12 agosto 1962 numero 1338;
6. il ricorso è da accogliere in continuità con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui i requisiti per la pensione supplementare maturano dalla domanda amministrativa e ad essa si applica il regime dell’età pensionabile vigente al momento della domanda di pensione (v., per la fattispecie comune a quella ora all’esame, Cass. nn. 22009 e 22010 del 2019; v., inoltre, fra le altre, Cass. nn. 13212 e 8735 del 2019; Cass. n. 21189 del 2018 ed ivi i precedenti richiamati, in particolare Cass. n. 438 del 1998, per la peculiare condizione costitutiva della domanda di pensione supplementare di vecchiaia; Cass. nn. 25667, 15550, 15393 del 2017; Cass. n. 9293 del 2016);
7. il d.m. 2 maggio 1996, n. 282, art. 1 comma 2, recante la disciplina dell’assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 32, prevede che qualora gli iscritti alla gestione non raggiungano i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguano la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla L. n. 233 del 1990, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti, hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi della L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 5, e successive modificazioni, sempreché in possesso del requisito di età di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 20;
8. i contributi versati nella gestione, insufficienti per dare luogo ad una pensione autonoma, vengono quindi utilizzati per la costituzione della pensione supplementare (v. Cass., Sez. U, n.879 del 2007);
9. tale pensione, rispetto al trattamento pensionistico principale, costituisce un beneficio autonomo, sia quanto a decorrenza (dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, L. n. 1338 del 1962, art. 5, comma 2, lett. a)), che a modalità di computo, anche con riferimento agli aumenti per i familiari (art. 5, comma 2, lett. b) e c));
10. la disposizione, laddove richiama per l’individuazione del requisito anagrafico la L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 20, contiene un rinvio recettizio al regime proprio della gestione a carico della quale viene richiesta la pensione supplementare, da aggiornarsi comunque sulla base delle modifiche normative intervenute nel tempo;
11. dalla rilevata autonomia della pensione supplementare rispetto a quella principale discende poi che il regime dell’età pensionabile dev’essere individuato con riferimento non alla data in cui si sono verificati i requisiti per l’accesso alla pensione principale, ma a quella in cui viene presentata la domanda amministrativa per la pensione supplementare, che ne condiziona la concessione, così impedendo che il diritto possa ritenersi cristallizzato in epoca precedente;
12.il diritto alla pensione supplementare di vecchiaia si perfeziona infatti solo con la presentazione della domanda amministrativa, decorrendo dal primo giorno del mese successivo ad essa, ed è regolato dalla normativa in vigore al momento di tale suo perfezionamento (cosi Cass. n. 438 del 1998 cit.);
13. deve quindi concludersi che per la pensione supplementare di vecchiaia si applica il regime dell’età pensionabile e quello di accesso attraverso le finestre vigenti nel momento in cui la prestazione viene richiesta, da individuarsi con riferimento alla gestione tenuta alla relativa liquidazione;
14. contrari argomenti non possono trarsi dalla previsione della L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 3, che ha previsto, per quanto qui rileva, che l’elevazione dell’età pensionabile per i trattamenti di anzianità e di ^ vecchiaia non si applicasse ai lavoratori che avessero maturato entro il 31.12.2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della sua entrata in vigore;
15. In continuità con altri precedenti di questa Corte (v., fra le altre, Cass. n. 6040 del 2018), la richiamata clausola di salvaguardia opera testualmente «ai fini del diritto all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità» (L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 3) e, trattandosi di un’eccezione alla regola generale, non può estendersi oltre i casi da essa disciplinati (art. 14 preleggi);
16. in riferimento a domanda di pensione supplementare presentata in data successiva all’entrata in vigore dell’art. 1 della legge n. 247 del 2007, che ha ulteriormente modificato i requisiti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche di anzianità e vecchiaia, è a tale ultima disciplina che occorreva far riferimento per stabilire la maturazione o meno dei requisiti per la liquidazione della prestazione;
17. la sentenza che non si è conformata ai predetti principi va cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, decidendo nel merito, rigetta la domanda;
18. il delinearsi di univoci orientamenti di legittimità sulla questione dibattuta solo in epoca recente consiglia la compensazione delle spese del giudizio di merito;
19. le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; compensa le spese dei gradi di merito; condanna la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2.000.00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge.
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