CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 agosto 2019, n. 20847
Accertamento del requisito sanitario – Permanente inabilità lavorativa – Decreto di omologa – Ricorso per Cassazione – Impugnabililità limitata alla statuizione sulle spese e nel termine semestrale dalla data del suo deposito
Rilevato che
1. il tribunale di Roma con decreto ex art. 445 bis c.p.c. omologava l’accertamento del requisito sanitario in capo a C.M. della permanente inabilità lavorativa dal 30/3/2011, ai fini della reversibilità del trattamento pensionistico ex art. 22 della I. n. 903 del 1965.
2. Per la cassazione del decreto di omologa l’Inps ha proposto ricorso straordinario ex articolo 111 della Costituzione; C.M. è rimasto intimato.
Considerato che
3. a fondamento del ricorso l’Inps deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 445 bis c.p.c. in relazione all’art. 13 R.D.L. n. 636 del 1939, all’art. 22 della I. n. 903 del 1965, all’art. 1 comma 41 della I. n. 335 del 1995, all’art. 414 del c.p.c. Ribadisce l’inammissibilità del ricorso proposto in relazione alla provvidenza che ne è oggetto. Sostiene che il dato letterale dell’ art. 445 bis c.p.c. non lascerebbe dubbi nel senso di escludere dal suo ambito di applicazione qualsiasi prestazione previdenziale diversa dall’assegno ordinario di invalidità e dalla pensione di inabilità di cui agli artt. 1 e 2 della I. n. 222 del 1984, essendone la pensione di reversibilità diversa nei presupposti, nella natura e nella funzione, e disciplinata da leggi diverse.
4. Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte ha chiarito (v. Cass. n. 4365 del 20/02/2017) che il decreto di omologa di cui all’art. 445-bis c.p.c. è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., limitatamente alla statuizione sulle spese, nel termine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c. decorrente dalla data del suo deposito.
5. In assenza della dichiarazione di dissenso, inoltre, il Tribunale non può non omologare l’accertamento dì sanitario, poiché le conclusioni dell’accertamento divengono intangibili se non contestate dalle parti nel termine fissato dal giudice ai sensi del quarto comma dello stesso articolo, in ragione della necessità di contemperare le esigenze di tutela del diritto di difesa con quelle di garanzia della ragionevole durata del processo.
6. La dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l’emissione del decreto di omologa – ai sensi dei commi 4 e 5 del citato articolo – può avere dunque ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell’ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell’azione, sicché, in mancanza di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti l’accertamento sanitario, il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, né il provvedimento ricorribile ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass. n. 22721 del 09/11/2016, n. 8878 del 04/05/2015).
7. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata.
8. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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