CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 agosto 2019, n. 20849
Cartella esattoriale – Contribuzione dovuta a seguito di accertamento ispettivo – Contribuzione non versata dall’appaltatore – Responsabilità solidale ex art. 29 del D.Lgs. 276/2003 – Sanzioni civili – lnadempimento dell’obbligato principale non noto – Irrilevanza – Natura accessoria della sanzione come conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardo – Risarcimento in misura predeterminata del danno cagionato all’Istituto – Vincolo di dipendenza funzionale rispetto all’omissione contributiva o ritardato pagamento
Considerato che
Il Tribunale giudice del lavoro di Milano accolse l’opposizione proposta da C. s.r.l. alla cartella esattoriale n. 068201005193885, notificata su richiesta dell’INPS ed avente ad oggetto il pagamento, ai sensi dell’art. 29 d. lgs. n. 276 del 2003, dei contributi evasi dalla Cooperativa Orizzonte, associata al Consorzio Aurora, ed appaltatrice di C. s.r.l., riferiti ai periodi: novembre 2007, primo gennaio – 31 dicembre 2008 e gennaio 2009;
la pretesa dell’Inps aveva riguardato sia i contributi non pagati riferiti ai modelli DM 10 presentati dalla Cooperativa Orizzonte per il periodo aprile 2008- gennaio 2009 ( versati da C. s.r.l. subito dopo la notifica della cartella) che la contribuzione ritenuta dovuta a seguito di accertamento ispettivo, relativo al periodo novembre 2007 – febbraio 2009, che si riferiva al recupero mobilità indebita;
la motivazione riportata in cartella relativa a tale parte della pretesa è stata ritenuta generica e quindi tale da non supportare adeguatamente la cartella opposta;
inoltre, ad avviso del primo giudice, il fatto che la opponente avesse pagato immediatamente i contributi non versati dalla appaltatrice, in virtù della responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, la rendeva non soggetta al pagamento delle sanzioni civili per evasione ex art. 116, comma 8, I. n. 388 del 2000 non potendosi ritenere che l’inadempimento della obbligata principale fosse noto;
su impugnazione dell’ INPS, la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 98 del 2015, ha rigettato l’appello confermando la sentenza impugnata e ritenendo infondato il capo dell’appello relativo alla condanna della società al pagamento delle sanzioni civili correlate ai contributi pagati dalla C. s.p.a. per l’inadempimento non contestato dell’appaltatrice, dovuti in ragione del vincolo di solidarietà ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003; ciò in quanto il contenuto di tale norma, ad avviso della Corte territoriale, doveva ritenersi tale da escludere che l’estensione dell’obbligo dell’appaltante comprendesse anche il pagamento delle sanzioni;
avverso tale sentenza, l’INPS propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo illustrato da memoria;
resiste C. s.p.a. con controricorso pure illustrato da memoria;
Considerato che
con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce la violazione e o falsa applicazione dell’art. 29, commi 1 e 2, d.lgs. n. 276 del 2003, come modificato dall’art. 6, commi 1 e 2, d.lgs. n. 251 del 2004, dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003 così come modificato dall’art. 1, comma 911, I. n. 296 del 2006, dell’art. 21 d.l. n. 5 del 2012 conv. in I. n. 35 del 2012 e dell’art. 11, comma 1, disp. prel. cod. civ.;
in particolare, si deduce che la s.p.a. C. avrebbe dovuto essere condannata al pagamento anche delle sanzioni civili in ragione del fatto che l’art. 21 d.l. n. 5 del 2012 conv. con modificazioni nella legge n. 35 del 2012, laddove esclude che l’obbligo dell’appaltatore di versare i contributi in via di solidarietà si estenda anche alle sanzioni civili, non è norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva;
il ricorrente giunge a tale conclusione confrontando le formulazioni dell’art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 succedutesi nell’arco temporale rilevante nel caso di specie;
il motivo è fondato, essendo evidente che il ricorso per cassazione ha investito la sentenza impugnata solo nella parte relativa all’affermazione della inapplicabilità dell’obbligo del pagamento delle sanzioni da omesso versamento dei contributi non versati derivanti dai DM 10 ed non essendo, quindi, stata impugnata la parte della sentenza che ha negato la sussistenza dell’ ipotesi della evasione contributiva di cui all’art. 116, comma 8, lett. b) I. n. 388 del 2000;
questa Corte di cassazione ha già riconosciuto che il disposto dell’art. 21 sopra citato non ha natura interpretativa né effetti retroattivi (Cass. n. 18259 del 2018) ed a tale orientamento va assicurata continuità; si è detto, infatti, che al fine di contrastare l’evasione dei contributi previdenziali, l’articolo 35, comma 28, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e i contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;
la tesi secondo la quale la responsabilità per le sanzioni della predetta condotta omissiva non è inclusa nella detta responsabilità solidale trascura di considerare, innanzitutto, la natura accessoria della sanzione, affermata da costante giurisprudenza di questa Corte, costituendo una conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardo, legalmente predeterminata, introdotta nell’ordinamento al fine di rafforzare l’obbligazione contributiva e risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con una presunzione juris et de jure, il danno cagionato all’istituto assicuratore (cfr., ex multis, Cass. 18 dicembre 2017, n. 30363; Cass. 19 giugno 2009, n. 14475; Cass. 10 agosto 2008, n. 24358; Cass. 19 giugno 2000, n. 8323; sulla funzione essenzialmente risarcitoria v. Corte Cost. n. 254 del 2014; sull’identità di natura giuridica per inferirne il medesimo regime prescrizionale cfr. Cass. 4 aprile 2008, n. 8814; Cass. 21 dicembre 2010, n. 25906; Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 20 febbraio 2014, n. 4050 e, in precedenza, Cass. 12 maggio 2004 n. 9054; Cass. 15 gennaio 1986 n. 194); anche le Sezioni unite della Corte, con la decisione n. 5076 del 13 marzo 2015, intervenendo in tema di estensione al credito per sanzioni civili degli effetti degli atti interruttivi posti in essere con riferimento al credito contributivo, hanno precisato che: «sotto il profilo normativo, le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili, vengono applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex lege predeterminata il cui relativo credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione;
vi è, quindi, tra la sanzione civile di cui trattasi e l’omissione contributiva, cui la sanzione civile inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale che in quanto contrassegnato dall’automatismo della sanzione civile rispetto all’omesso o ritardato pagamento incide, non solo geneticamente sul rapporto dell’una rispetto all’altra, ma conserva questo suo legame di automaticità funzionale anche dopo l’irrogazione della sanzione, sì che le vicende che attengono all’omesso o ritardato – pagamento dei contributi non possono non riguardare, proprio per il rilevato legame di automaticità funzionale, anche le somme aggiuntive che, come detto, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica»;
l’automaticità funzionale, legalmente predeterminata, della sanzione civile rispetto all’obbligazione contributiva, porta ad includere, nell’affermata responsabilità solidale, anche le sanzioni civili;
inoltre, l’obbligazione solidale sulla quale è incentrato il ricorso all’esame ricade, ratione temporis, nell’art.29, comma 2, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, nella formulazione sostituita dalla legge 7 dicembre 2006, n.296 del 2006, in vigore dal Io gennaio 2007 (ulteriormente modificato, con decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, non rilevante, in questa sede, ratione temporis);
non risulta applicabile, nella specie, ratione temporis, l’esclusiva responsabilità, in capo all’inadempiente, sancita dall’art.21, comma 1, del citato decreto-legge n.5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla richiamata legge n. 35 del 2012 che, disciplinando nuovamente la responsabilità solidale negli appalti ha sanzionato, per l’omissione contributiva, solo il responsabile dell’inadempimento, escludendo le sanzioni dal vincolo solidale, con disposizione che, e per non avere in nuce carattere interpretativo e per la predeterminazione, per legge, del soggetto passivo della sanzione civile, non contiene elementi per indurre l’interprete a predicarne il valore interpretativo e, in quanto tale, retroattivo secondo i criteri fissati dalla giurisprudenza costituzionale (sull’efficacia innovativa e non interpretativa, si veda, per tutte, Corte cost. nn. 271 e 257 del 2011, 209 del 2010, 24 del 2009 e 170 del 2008);
non induce, per altro, a diversa opinione l’osservazione che assume che l’interpretazione nel senso della natura innovativa della predetta disposizione condurrebbe all’irragionevole risultato della responsabilità solidale, per le sanzioni civili, secondo la collocazione temporale dell’inadempimento dell’appaltatore, dovendo pertanto dubitarsi della legittimità costituzionale della precedente versione dell’art.29, co.2 d.lgs. n.276 del 2003;
vale richiamare, al riguardo, i principi più volte ribaditi dal Giudice delle leggi, e riaffermati anche con la sentenza n. 254 del 2014 che, nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 2, del d. lgs. n. 276 del 2003, modificato dall’art. 1, comma 911, della legge n. 296 del 2006, e nel solco della costante giurisprudenza costituzionale, ha ritenuto non contrastare, di per sé, con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche (v. Corte cost. n.254 del 2014 cit. e i precedenti ivi richiamati);
dunque, già è stata ritenuta non lesiva del canone di ragionevolezza la circostanza che la nuova disciplina in tema di responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore, dettata dall’art. 21 del d.l. n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 35 del 2012, si applichi agli inadempimenti contributivi avvenuti dopo la sua entrata in vigore, in applicazione dei principi generali in tema di successione di leggi nel tempo;
in conclusione, va accolto l’unico motivo di ricorso; la sentenza va cassata e, per essere necessario un ulteriore esame del gravame, la causa va rinviata alla stessa Corte di appello, in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 agosto 2022, n. 24981 - Il committente è solidalmente responsabile per i crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore ed è di tipo legale, in quanto prevista ex lege, e, quindi, sorge al verificarsi delle…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 settembre 2020, n. 20849 - E' denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé,…
- GARANTE per la PROTEZIONE dei DATI PERSONALI - Nota n. 518 del 14 febbraio 2024 - Agenzie per il lavoro: varato dal Garante Privacy il Codice di condotta - Dating online: il Garante Privacy sanziona per 200mila euro un sito di incontri - Ricette…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 agosto 2022, n. 24986 - In tema di ritenute fiscali sui redditi e contributi previdenziali sussiste la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore la novella dell'art. 29 comma 2 del d.lgs. n.…
- Corte Costituzionale sentenza n. 75 depositata il 24 marzo 2022 - Inammissibile la questione di legittimità costituzionale il nulla-osta dell’autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione in sanatoria, anche quando…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 16 dicembre 2019, n. 33095 - Il principio ricavabile dall'art. 1306, secondo comma, cod. civ., per il quale il condebitore in solido può opporre al creditore il giudicato intervenuto tra quest'ultimo e altro condebitore…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…