CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 agosto 2019, n. 20850
Avvocati – Crediti professionali da attività giudiziale – Sospensione cautelare dell’avvocato dall’iscrizione all’Albo e dall’esercizio della professione – Automatica interruzione del processo, con conseguente nullità degli atti successivi, solo se si verifica un concreto pregiudizio arrecato dall’evento al diritto di difesa – Periodo di sospensione del difensore caduto integralmente tra una udienza e la successiva – Esclusione della nullità della sentenza
Rilevato che
la Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 1911/2014, ha rigettato l’appello proposto dall’avvocato O.L. avverso la sentenza del Tribunale di Trani che aveva accolto l’opposizione proposta dall’Inps avverso il precetto, notificato dal medesimo avvocato O.L., per crediti professionali da attività giudiziale;
la Corte territoriale, dopo aver rigettato il motivo d’appello tendente a far dichiarare la nullità della sentenza perché resa nonostante l’estinzione del giudizio di primo grado per la mancata riattivazione a seguito dell’interruzione automatica del processo derivante dalla sospensione cautelare dell’avvocato L. dall’iscrizione all’albo degli avvocati, ha confermato le deduzioni di merito dell’opposizione a precetto svolte dal primo giudice, dando atto che l’avvenuta riattivazione del processo in appello aveva impedito l’estinzione e che, come affermato dal primo giudice, sussisteva la competenza del giudice del lavoro in ragione dell’origine del credito professionale, derivante da sentenza su rapporto previdenziale; inoltre ha rilevato che con il precetto erano state chieste somme per diritti ed onorari successivi alla sentenza per le quali non vi era un titolo ma che non vi era stata liquidazione da parte dell’ufficiale giudiziario ex art. 91, comma 2, cod.proc.civ. e che l’Inps aveva corrisposto una maggior somma rispetto a quella indicata in sentenza proprio al fine di coprire in modo forfetizzato tali ulteriori spese;
avverso tale sentenza, l’avvocato L. propone ricorso per cassazione con unico articolato motivo;
resiste l’INPS con controricorso illustrato da memoria;
Considerato che
va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ., per tardività, in ragione del fatto che seppure la sentenza impugnata rechi l’indicazione della data del 24 luglio 2014 quale data di consegna in cancelleria per la pubblicazione e quella del 17 settembre per la pubblicazione, è a quest’ultima data che occorre fare riferimento per calcolare il termine annuale per la proposizione dell’impugnazione, risalendo il processo di primo grado all’anno 2006 (ex art. 58 I. n. 69 del 2009), e ciò in quanto si tratta di unica attestazione del cancelliere che dimostra come l’effettiva attività di pubblicazione, con l’attribuzione del numero di cronologico, idonea a realizzare la conoscibilità da parte dei terzi del contenuto della sentenza, sia unicamente quella del 17 settembre 2014, mentre la data del 24 luglio 2014 indica solo il momento in cui la sentenza fu materialmente consegnata dal giudice alla cancelleria al fine di curarne la pubblicazione (vd. Cass. SS.UU. n. 641 del 2016); con l’unico articolato motivo, l’avv. L. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 159, 298, 301, 304, 305 e 310 cod.proc.civ., lamenta la non conformità a diritto dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale per la quale l’impossibilità di compiere durante la sospensione atti del procedimento opererebbe limitatamente al perdurare della causa dell’interruzione e non si protrarrebbe fino alla richiesta di prosecuzione o alla riassunzione del processo, restando per questa via escluso il determinarsi dell’estinzione del processo pur a fronte della mancanza della richiesta di prosecuzione e di riassunzione del medesimo processo; errando, dunque, la sentenza impugnata avrebbe motivato la decisione riportando l’orientamento giurisprudenziale relativo al perdurare dello ius postulandi attribuito al procuratore sospeso cautelarmente;
il motivo è infondato perché non sussiste la causa di interruzione invocata, con il consequenziale effetto estintivo del giudizio di opposizione a precetto che il ricorrente connette alla mancata tempestiva riattivazione; va, infatti, rilevato che la giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha da tempo affermato il principio secondo il quale la sospensione dall’esercizio della professione dell’unico difensore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina l’automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con conseguente nullità degli atti successivi, solo se si verifica un concreto pregiudizio arrecato dall’evento al diritto di difesa e, pertanto, non si determina alcuna nullità degli atti processuali nell’ipotesi in cui il periodo di sospensione del difensore dalla professione cada integralmente tra una udienza e la successiva in quanto nessuna incisione negativa sulle attività difensive della parte può ritenersi verificata, con conseguente esclusione della nullità della sentenza successivamente emessa, nonostante il verificarsi dell’evento interruttivo in parola (cfr., in termini, Cass. 10/07/2015, n. 14520; Cass. 08/04/2016, n. 6838; Cass. 5/03/2018, n. 5106; Cass. n. 10527 del 2018 e n. 10769 del 2018 queste ultime proprio in fattispecie tra le stesse parti); dunque, poiché è proprio questa la situazione processuale verificatasi nel caso di specie, deve ritenersi erronea la tesi sostenuta dal ricorrente che insiste sulla declaratoria di nullità della sentenza di primo grado derivante dalla omessa riattivazione dell’interruzione prodottasi automaticamente dopo la sospensione cautelare;
in definitiva, il ricorso, corretta la motivazione adottata dalla sentenza impugnata ex art. 384, quarto comma, cod.proc.civ., va rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 800,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15 % e spese accessorie di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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