CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 agosto 2021, n. 22082
Rapporto di lavoro – Coadiutore familiare – Iscrizione alla Gestione commercianti – Requisiti
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 5.3.2015, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che, per quanto qui rileva, aveva dichiarato G.F. non tenuta a iscrivere alla Gestione commercianti come coadiutore familiare il proprio figlio S.D., amministratore unico della s.r.l. “L.”;
che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria;
che G.F. ha resistito con controricorso;
Considerato in diritto
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, l. n. 1397/1960, 1, l. n. 613/1966, 29, l. n. 160/1975 (per come modificato dall’art. 1, comma 203, l. n. 662/1996), 1, comma 202, l. n. 662/1996, e 115 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che, una volta acclarata l’insussistenza dei presupposti per l’iscrizione dell’odierna controricorrente presso la Gestione commercianti, dovesse indefettibilmente escludersi anche l’iscrizione del di lei figlio quale coadiutore familiare;
che il motivo è fondato, essendosi chiarito che, in virtù dell’applicazione analogica dell’ambito di operatività di cui all’art. 1, commi 202, 203 e 206, l. n. 662/1996, l’assicurazione per gli esercenti attività commerciali, che non opera nei confronti del socio o amministratore di s.r.l. in difetto dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell’attività, di cui al suddetto comma 203, può tuttavia operare nei confronti dei coadiutori che siano familiari del suddetto socio o amministratore della s.r.l. titolare dell’impresa in relazione alle attività gestorie agli stessi demandabili e nel concorso degli altri requisiti di legge relativi all’impresa, dovendo evitarsi che, grazie allo schermo societario, la loro prestazione lavorativa venga sottratta alla contribuzione previdenziale (così Cass. nn. 31286 del 2019 e 1559 del 2020);
che, non essendosi i giudici di merito attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
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