CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 aprile 2019, n. 9188
Imposte dirette – IRPEF – Accertamento – Cessione di immobile o di azienda – Plusvalenze patrimoniali
Svolgimento del processo
La Commissione tributaria provinciale di Napoli , con sentenza n.4691/16, sez. 31, rigettava il ricorso proposto da R.F. avverso l’avviso di accertamento TF3051201873/15 relativo a plusvalenze irpef anno 2010.
Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Campania che, con sentenza 8239/10/2017, accoglieva l’impugnazione.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di un motivo.
Il contribuente non resistito con controricorso.
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis cpc.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate assume che, ai sensi della norma interpretativa di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs 147/15, deve ritenersi che l’esistenza di un maggior corrispettivo non può presumersi soltanto sulla base del valore accertato e definito ai fini dell’imposta di registro,essendo necessari ulteriori elementi di riscontro che, nel caso di specie, sarebbero costituiti dai lavori di ampliamento e ristrutturazione dell’immobile del contribuente nonché dalla stessa parte motiva dell’avviso di accertamento da cui risulta che lo stesso sarebbe basato su segnalazioni del sistema informativo dell’anagrafe tributaria e dalla documentazione prodotta su richiesta dell’ufficio.
Il motivo è inammissibile.
Va in primo luogo ribadito l’orientamento più volte espresso da questa Corte secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015 – che, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva – esclude che l’Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro.(Cass 9513/18; Cass. 12265/17 ; Cass 11543/16).
Ciò posto, si osserva che gli ulteriori elementi di valutazione addotti dall’Amministrazione a dimostrazione della esistenza di una maggior plusvalenza patrimoniale non risultano essere stati dedotti nella fase di merito e, come tali, appaiono inammissibilmente proposti per la prima volta in questa sede di legittimità ove non è consentito a questa Corte di avere accesso agli atti e di effettuare valutazioni di valenza probatoria.
Non avendo il contribuente svolto attività difensiva non si procede a liquidazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.