CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 aprile 2020, n. 7666
Tributi – IRAP – Credito utilizzato in compensazione – Esposizione del credito nella dichiarazione integrativa – Legittimità
Rilevato che
La Commissione tributaria regionale (CTR) della Lombardia, con sentenza n. 44/13/13, depositata il 10 aprile 2013, non notificata, respinse l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della E. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Milano, che aveva accolto il ricorso della società avverso atto di recupero di credito d’imposta per IRAP, che l’Amministrazione aveva ritenuto indebitamente utilizzato in compensazione dalla contribuente con riferimento all’anno d’imposta 2005, sebbene il relativo credito non fosse stato indicato dalla società nella dichiarazione relativa al periodo 1/10/2004 – 30/09/2005, ma solo con dichiarazione integrativa trasmessa telematicamente il 28 maggio 2008.
Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, cui la società resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.
Considerato che
1. Con l’unico motivo la ricorrente Amministrazione finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 17 del d. Igs. n. 241/1997 e 2, comma 7, del d.P.R. n. 322/1998, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., assumendo l’erroneità della decisione impugnata che aveva confermato l’accoglimento del ricorso della contribuente sul presupposto dell’emendabilità, anche tardiva della dichiarazione, dovendo la dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni considerarsi omessa ai sensi del succitato art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 322/1998.
1.1. Il motivo è infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. SU 30 giugno 2016, n. 13378), hanno affermato il principio secondo cui «In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria» (cfr. anche, in senso conforme, tra le altre, Cass. sez. 5, 11 maggio 2018, n. 11507; Cass. sez. 5, 30 ottobre 2018, n. 27583; Cass. sez. 5, 28 novembre 2018, n. 30796; Cass. sez. 5, ord. 9 ottobre 2019, n. 25288; si veda, con riferimento a dichiarazione IVA, Cass. SU 8 settembre 2016, n. 18757).
1.2. Nell’ambito della formulazione dell’unico motivo di ricorso la “inesistenza” del credito è stata esclusivamente riferita dall’Amministrazione alla circostanza della tardiva presentazione della dichiarazione integrativa, senza che risulti che neppure con il ricorso in appello l’Agenzia delle Entrate abbia espressamente contestato l’affermata, da parte della CTP, esistenza del credito sulla base della produzione in giudizio della relativa documentazione comprovante i versamenti da parte della società (Mod. F24 del luglio – agosto 2004) dai quali deriva il credito poi utilizzato in compensazione dalla società per l’anno 2005.
1.3. La sentenza impugnata risulta quindi in linea con l’indirizzo interpretativo innanzi richiamato, a ciò conseguendo il rigetto del ricorso dell’Amministrazione finanziaria.
2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, previa verifica della nota spese depositata dalla controricorrente.
3. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed accessori di legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 ottobre 2019, n. 25288 - Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria recuperi, ai sensi degli articoli 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, un credito esposto nella…
- Corte di Cassazione sentenza n. 10290 depositata il 31 marzo 2022 - Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria recuperi, ai sensi degli articoli 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, un credito esposto nella…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 20554 del 27 giugno 2022 - In tema di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, qualora l'amministrazione finanziaria verifichi che il credito di imposta erroneamente esposto non era stato…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 15211 depositata il 30 maggio 2023 - In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa intesa alla loro correzione deve essere presentata, ex d.p.r.…
- Corte di Cassazione, sentenza n. 15211 depositata il 30 maggio 2023 - In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa intesa alla loro correzione deve essere presentata, ex art. 2,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 agosto 2021, n. 23382 - Ove l'Amministrazione finanziaria recuperi, ai sensi degli artt. 36 bis, d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis, d.P.R. n. 633 del 1972, un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…