CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 aprile 2021, n. 9143 – La rinuncia al ricorso per cassazione ex art. 390 cod. proc. civ. produce l’estinzione del processo anche in caso di assenza di accettazione, poiché tale atto non ha carattere «accettizio» per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata