CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 febbraio 2022, n. 3164 – Il diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione dei crediti a carico dello speciale Fondo di cui all’art. 2, l. n. 297/1982, ha natura previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, sicché, restando esclusa la fattispecie di obbligazione solidale, il termine di prescrizione annuale non resta interrotto, nei confronti del Fondo, durante la procedura fallimentare a  carico del datore di lavoro, di talché, perfezionandosi tale diritto non già con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge