CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 febbraio 2022, n. 3164
Fallimento – Tredicesima mensilità – Corresponsione – Fondo di garanzia INPS
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 5.3.2015, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di L.E. volta a conseguire dal Fondo di garanzia INPS la corresponsione dei ratei di tredicesima mensilità maturati nel 1995 alle dipendenze di A.S. s.p.a., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli n. 444/1995;
che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria;
che L.E. è rimasto intimato;
Considerato in diritto
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1, e 2, commi 1, 3 e 5, d.l. n. 80/1992, e 2, l. n. 297/1982, per avere la Corte di merito rigettato l’eccezione di prescrizione della prestazione oggetto della domanda in ragione dell’effetto interruttivo permanente della procedura fallimentare, ancora pendente al momento della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio;
che, al riguardo, questa Corte ha ormai chiarito che diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione dei crediti a carico dello speciale Fondo di cui all’art. 2, l. n. 297/1982, ha natura previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, sicché, restando esclusa la fattispecie di obbligazione solidale, il termine di prescrizione annuale non resta interrotto, nei confronti del Fondo, durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro, di talché, perfezionandosi tale diritto non già con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell’esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all’esito di procedura esecutiva), la prescrizione decorre, in forza dell’art. 2935 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona anche la proponibilità della domanda all’INPS (così da ult. Cass. nn. 16852 del 2020, 23533 del 2021);
che, nel caso di specie, risulta dalla narrativa del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (debitamente riportata a pag. 3 del ricorso per cassazione) che l’ammissione allo stato passivo del credito relativo ai ratei di tredicesima mensilità è stata ottenuta a mezzo di sentenza del Tribunale fallimentare di Napoli n. 9086/2002 e che la domanda volta a conseguire l’intervento del Fondo è stata proposta all’INPS in data 1.8.2002;
che, non risultando atti interruttivi successivi alla proposizione del ricorso amministrativo al Comitato provinciale INPS del 4.9.2002 (cfr. ancora pag. 3 del ricorso per cassazione), il diritto alla prestazione per cui è causa, anche a voler considerare la sospensione della prescrizione per il tempo necessario alla formazione del silenzio-rigetto previsto dall’art. 46, l. n. 88/1989 (cfr. in tal senso Cass. n. 17592 del 2016), si era irrimediabilrnente prescritto alla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (12.7.2006: cfr. pag. 1 del ricorso per cassazione);
che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da L. E.;
che il consolidarsi del principio cui s’è data qui continuità in epoca successiva alla proposizione della domanda giudiziale suggerisce la compensazione delle spese dell’intero processo;
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da L.E.. Compensa le spese dell’intero processo.