CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 febbraio 2022, n. 3164
Fallimento – Tredicesima mensilità – Corresponsione – Fondo di garanzia INPS
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 5.3.2015, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di L.E. volta a conseguire dal Fondo di garanzia INPS la corresponsione dei ratei di tredicesima mensilità maturati nel 1995 alle dipendenze di A.S. s.p.a., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli n. 444/1995;
che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria;
che L.E. è rimasto intimato;
Considerato in diritto
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1, e 2, commi 1, 3 e 5, d.l. n. 80/1992, e 2, l. n. 297/1982, per avere la Corte di merito rigettato l’eccezione di prescrizione della prestazione oggetto della domanda in ragione dell’effetto interruttivo permanente della procedura fallimentare, ancora pendente al momento della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio;
che, al riguardo, questa Corte ha ormai chiarito che diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione dei crediti a carico dello speciale Fondo di cui all’art. 2, l. n. 297/1982, ha natura previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, sicché, restando esclusa la fattispecie di obbligazione solidale, il termine di prescrizione annuale non resta interrotto, nei confronti del Fondo, durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro, di talché, perfezionandosi tale diritto non già con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell’esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all’esito di procedura esecutiva), la prescrizione decorre, in forza dell’art. 2935 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona anche la proponibilità della domanda all’INPS (così da ult. Cass. nn. 16852 del 2020, 23533 del 2021);
che, nel caso di specie, risulta dalla narrativa del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (debitamente riportata a pag. 3 del ricorso per cassazione) che l’ammissione allo stato passivo del credito relativo ai ratei di tredicesima mensilità è stata ottenuta a mezzo di sentenza del Tribunale fallimentare di Napoli n. 9086/2002 e che la domanda volta a conseguire l’intervento del Fondo è stata proposta all’INPS in data 1.8.2002;
che, non risultando atti interruttivi successivi alla proposizione del ricorso amministrativo al Comitato provinciale INPS del 4.9.2002 (cfr. ancora pag. 3 del ricorso per cassazione), il diritto alla prestazione per cui è causa, anche a voler considerare la sospensione della prescrizione per il tempo necessario alla formazione del silenzio-rigetto previsto dall’art. 46, l. n. 88/1989 (cfr. in tal senso Cass. n. 17592 del 2016), si era irrimediabilrnente prescritto alla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (12.7.2006: cfr. pag. 1 del ricorso per cassazione);
che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da L. E.;
che il consolidarsi del principio cui s’è data qui continuità in epoca successiva alla proposizione della domanda giudiziale suggerisce la compensazione delle spese dell’intero processo;
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da L.E.. Compensa le spese dell’intero processo.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 gennaio 2020, n. 32 - Nel caso in cui si controverta di crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2232 depositata il 25 gennaio 2023 - Il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione di emolumenti retributivi inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 febbraio 2021, n. 4675 - Il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della legge 29 maggio…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 ottobre 2022, n. 30713 - La natura del "diritto del lavoratore di ottenere dall'Inps, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.f.r. a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 l.…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 giugno 2022,n. 19180 - L'art. 20 del detto d.lgs. n. 472/97 distingue nettamente il termine di decadenza, entro il quale deve essere contestata la violazione ed irrogata la sanzione, individuandolo in cinque anni o nel…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…
- Non vi è preclusione tra il cumulo giuridico e la
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5115 deposi…
- In tema di sequestro preventivo a seguito degli il
In tema di sequestro preventivo a seguito degli illeciti di cui al d.lgs. n. 231…