CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 luglio 2018, n. 17224

Tributi – Accertamento – Nuovo redditometro ex art. 38, co 4 e 6 DPR n. 600/1973 – Applicazione a periodi d’imposta antecedenti al 2009 – Illegittimità

Rilevato

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di S.B. contro un avviso di accertamento IRPEF, relativo all’anno 2008;

Considerato

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 commi 4° e 6° DPR n. 600/1973 e degli artt. 2728 e 2697 c.c., giacché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto applicabili le disposizioni sul c.d. nuovo redditometro ai periodi d’imposta 2008, che invece sarebbero state dichiaratamente utilizzabili solo dal periodo d’imposta 2009;

che l’intimato non ha resistito; che il motivo è fondato;

che, per l’anno d’imposta in considerazione, la CTR avrebbe dovuto prendere in esame il testo vigente “ratione temporis” tra la legge n. 413 del 1991 ed il d.l. n. 78 del 2010, in forza del quale l’Amministrazione finanziaria può presumere il reddito complessivo netto sulla base di una serie di indici di capacità contributiva sostanzialmente fondati sui consumi, tra cui la disponibilità dei beni e servizi descritti nella tabella allegata al d.m. 10 settembre 1992, ed anche sulla base di ulteriori circostanze di fatto indicative di una diversa capacità contributiva (Sez. 5, n. 15289 del 21/07/2015); che gli indici presuntivi di cui all’art. 1 del d.m. 10 settembre 1992, come stabilito dal successivo art. 2, sono superati se il contribuente dimostra che per lo specifico bene o servizio “sopporta” solo in parte le spese, dovendosi attribuire valenza, atteso il pregnante significato del verbo “sopportare”, non alla situazione formale del pagamento, bensì alla prova concreta della provenienza delle somme impiegate (Sez. 5, n. 21143 del 19/10/2016);

che la stessa CTR ha affermato “il contribuente esibisce documentazione inerente una serie di investimenti e disinvestimenti di strumenti finanziari, limitandosi a produrre traccia delle singole movimentazioni effettuate, senza presentazione completa dei dossier titoli posseduti e dei conti correnti di appoggio”;

che, pertanto, posto che la disponibilità dei beni-indice integra una presunzione di capacità contributiva, la CTR, nell’escluderne la rilevanza legale, ha errato nell’applicazione dei canoni probatori, non considerando l’eventuale sussistenza delle prove contrarie in capo al contribuente, in grado di dimostrare la provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni; che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lombardia, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.